N. 110 SENTENZA 18 aprile 2012 - 3 maggio 2012

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ha pronunciato la seguente Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale nei confronti di M.E. ed altri con ordinanza del 22 agosto 2011, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza depositata il 22 agosto 2011 (r.o. n. 246 del 2011), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 'nella parte in cui impone l'applicazione o non consente la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra differente misura meno afflittiva' per il delitto di cui all'art. 416 del codice penale realizzato allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 473 e 474 dello stesso codice.

Il giudice rimettente riferisce di essere stato investito della richiesta del pubblico ministero di sostituzione, con la misura della custodia cautelare in carcere, della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata con ordinanza del 21 giugno 2011 nei confronti di quattro persone. In precedenza, il pubblico ministero aveva richiesto l'applicazione di misure cautelari nei confronti di persone sottoposte ad indagini preliminari per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. finalizzato alla realizzazione di piu' reati previsti dagli artt. 473 e 474 cod. pen.; la richiesta era stata accolta dal giudice per le indagini preliminari che, con l'ordinanza indicata, aveva applicato varie misure cautelari custodiali nei confronti degli indagati e, tra esse, quella degli arresti domiciliari nei confronti delle quattro persone in questione, rispetto alle quali le pur accertate esigenze cautelari erano state ritenute di intensita' minore rispetto a quelle relative agli altri indagati. La nuova richiesta del pubblico ministero muoveva dall'assunto che, stante l'imputazione provvisoria formulata, la norma non consentisse l'applicazione di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere, situazione, questa, che era stata evidenziata anche dal tribunale del riesame investito del ricorso di uno degli indagati cui era stata applicata la misura piu' grave. Precisa al riguardo il rimettente che la scelta operata all'atto dell'emissione dell'ordinanza cautelare era basata su una lettura costituzionalmente orientata, ispirata alle pronunce con le quali la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc.

pen. in relazione ad alcune fattispecie penali. Peraltro, sottolinea il rimettente, 'la motivazione sottesa alla nuova richiesta del P.M.

di rivalutazione della scelta operata e' basata palesemente sul presupposto che non sia possibile detta interpretazione, valutazione questa sostanzialmente condivisibile, stante la specificita' e la eterogeneita' delle singole fattispecie ricomprese, che non consente di allargare l'interpretazione ad altre, dovendo[si] far ricorso alla proposizione della questione di legittimita' costituzionale'.

Riferisce ancora il rimettente che nell'ambito del procedimento oggetto del giudizio principale erano stati contestati singoli 'reati-fine' e il reato associativo di cui all'art. 416 cod. pen., in relazione a un sodalizio finalizzato alla realizzazione di plurime condotte di contraffazione di prodotti protetti da un noto marchio registrato; le risultanze investigative avevano consentito l'acquisizione di un quadro indiziario grave e univoco in relazione ai 'reati-fine' e all'operativita' del sodalizio, dotato di stabilita' e ancora attivo al momento dell'emissione dell'ordinanza coercitiva. Alcuni indagati dovevano essere considerati promotori ed organizzatori del sodalizio, in quanto ne determinavano le scelte operative e finanziarie, decidevano luogo e tipologia della produzione, modalita' e prezzi di vendita dei prodotti. Altri indagati, invece, avevano avuto un ruolo marginale, in quanto privi di capacita' decisionale e facilmente intercambiabili o sostituibili a seconda delle necessita' della produzione. Il sodalizio si serviva di persone che realizzavano solo una parte del prodotto, poi da assemblare, e il loro apporto era talvolta temporaneo, legato alle necessita' della produzione illecita o a circostanze particolari, quali il sequestro di materiali; queste persone operavano sotto le direttive degli indagati con un ruolo preminente e con materiali o macchinari dagli stessi forniti. Ad avviso del rimettente, rispetto alle persone che avevano svolto ruoli marginali le esigenze cautelari apparivano 'di minor spessore e tali, sulla base del principio costituzionale del 'minor sacrificio necessario' applicabile in tema di compressione della liberta' personale, da poter essere adeguatamente tutelate, in presenza degli altri presupposti di legge, dalla misura degli arresti domiciliari'.

La riproposizione da parte del pubblico ministero dell'originaria richiesta rende dunque, secondo il rimettente, rilevante, non superabile sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt.

3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui, in forza del richiamo operato all'art. 51, comma 3-bis, cod.

proc. pen., come modificato dall'art. 15, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia), prevede una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere quando si procede per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen., 'realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474' cod. pen.

Richiamati i principi - affermati anche dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto...

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