n. 80 SENTENZA 24 aprile - 3 maggio 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 105 della legge della Regione siciliana 12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010), promossi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con quattro ordinanze del 19 dicembre 2011 e dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con ordinanza del 24 maggio 2012, rispettivamente iscritte ai numeri 66, 67, 68, 83 e 192 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, numeri 17, 20 e 38, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visti gli atti di costituzione della Regione siciliana, della S.E.R. Societa' Energie Rinnovabili s.p.a., della S.E.R. 1 Societa' Energie Rinnovabili 1 s.p.a. e della Alin s.p.a.;

udito nell'udienza pubblica del 13 marzo 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi gli avvocati Marina Valli per la Regione siciliana, Carlo Comande' per la S.E.R. Societa' Energie Rinnovabili s.p.a. e per la S.E.R. 1 Societa' Energie Rinnovabili 1 s.p.a. e Francesco Surdi per l'Alin s.p.a. Ritenuto in fatto 1.- Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza del 19 dicembre 2011 (r.o. n. 66 del 2012), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 41, 117, secondo e terzo comma, 120 della Costituzione, nonche' all'articolo 14 dello statuto della detta Regione, approvato con Regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 105 della legge della Regione siciliana approvata il 12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010). Tali disposizioni, a parere del rimettente, determinerebbero una «legificazione» delle Linee Guida al Piano Energetico Ambientale della Regione Sicilia (d'ora in avanti PEARS), approvate con deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 2009 e si porrebbero in contrasto con i suddetti parametri costituzionali, nella parte in cui prevedono: - alla lettera d), del punto 2, l'obbligo di allegare alla richiesta di autorizzazione la dichiarazione, da parte di primaria Compagnia di assicurazione, della disponibilita' alla copertura assicurativa dei rischi da mancata erogazione del servizio di fornitura elettrica all'ente gestore di rete;

- alla lettera e), del punto 2, l'obbligo della comunicazione, ai fini della celerita' dei procedimenti, della sede legale istituita dal richiedente in Sicilia e l'impegno al suo mantenimento nel territorio della Regione per il tempo di efficacia dell'autorizzazione;

- al punto 10, l'obbligo per il soggetto autorizzato di rilasciare, anteriormente all'inizio dei lavori e pena l'inefficacia dell'autorizzazione, idonee garanzie a favore della Regione;

- al punto 21, che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza superiore a 10 MW debbano essere realizzati ad una distanza l'uno dall'altro non inferiore a 10 KM o, comunque, a distanza congrua sulla base di adeguata motivazione (r.o. n. 66 del 2012). 2.- Il rimettente riferisce che la dante causa della societa' S.E.R. 1 Societa' Energie Rinnovabili 1 s.p.a., con due istanze presentate nell'anno 2007, ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'), per la realizzazione di due impianti eolici destinati alla produzione di energia elettrica;

che, nelle more del procedimento istruttorio, e' entrato in vigore il PEARS, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, emanata con decreto del Presidente della Regione siciliana in data 9 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, del quale era espressamente prevista l'applicabilita' anche alle domande gia' in itinere. La S.E.R. 1 s.p.a., con ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sede di Palermo (d'ora in avanti, TAR), ha impugnato gli atti di approvazione del PEARS, sostenendo, in via principale, l'inapplicabilita' delle prescrizioni previste dal nuovo piano alle domande di autorizzazione in precedenza presentate ed, in via gradata, l'illegittimita' di molteplici disposizioni. Il TAR, accogliendo pressoche' in toto il ricorso, ha in primo luogo stabilito che il Piano, avendo natura regolamentare, non era applicabile a domande presentate prima della sua entrata in vigore, pena la violazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale;

inoltre, nonostante il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente, ha annullato le seguenti prescrizioni: necessita' per l'impresa richiedente di stabilire una sede legale in Sicilia;

necessita' di documentazione attestante la disponibilita' giuridica dell'area dell'impianto;

necessita' di comunicazione del gestore della rete attestante la capacita' di quest'ultima di ricevere l'energia prodotta dal nuovo impianto;

necessita' della partecipazione alla Conferenza dei servizi, in ogni caso, della Soprintendenza ai Beni Culturali Ambientali;

possibile imposizione da parte della Conferenza di misure di mitigazione ambientale e compensazione;

necessita' di allegare alla richiesta l'impegno di una Compagnia di assicurazione di rilasciare, in caso di autorizzazione, adeguata copertura assicurativa;

prestazione di idonee garanzie a favore della Regione prima dell'inizio dei lavori;

necessita' di una distanza di almeno 10 Km tra impianti di potenza superiore a 10 MW. Il rimettente prosegue esponendo che la sentenza del TAR e' stata impugnata con atto di appello dalla soccombente Amministrazione regionale, la quale ne ha chiesto l'annullamento previa sospensione dell'esecutivita'. Nel giudizio a quo si e' costituita la societa' appellata chiedendo il rigetto del gravame. Il Consiglio rimettente, con suo provvedimento, ha sospeso la esecutivita' della sentenza impugnata;

le parti hanno presentato memorie e repliche, insistendo nelle conclusioni. All'udienza dell' 8 giugno 2011 l'appello e' stato trattenuto in decisione. In punto di diritto il Consiglio osserva che, al fine di enucleare i punti salienti della controversia in esame, si deve porre in evidenza che, con la sentenza indicata, il TAR ha ritenuto il PEARS atto di natura regolamentare. Inoltre, in virtu' del principio d'irretroattivita' delle norme regolamentari, ha dichiarato l'inapplicabilita' del piano stesso alle richieste di autorizzazione per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o alternative, presentate prima dell'approvazione di esso, come quella della societa' appellata;

ha, tuttavia, scrutinato la coerenza di alcune previsioni del piano rispetto alla normativa primaria statale ed ha annullato le prescrizioni innanzi indicate. Con il primo motivo di impugnazione l'Amministrazione regionale pone in evidenza l'errore in cui e' incorso il TAR allorche' ha qualificato l'intero PEARS come atto regolamentare. Oltre che delle Linee Guida dettate dalla Giunta, delle quali sarebbe pacifica la natura regolamentare, il piano consterebbe di un documento (elaborato con il contributo di vari Dipartimenti Universitari) che affronta l'intero spettro delle problematiche relative allo sviluppo della domanda e dell'offerta di energia elettrica in ambito regionale in chiave programmatica e, dunque, con valenza essenzialmente conformativa. Al riguardo, il rimettente osserva come le considerazioni svolte dall'Amministrazione appellante siano condivisibili, ma non rilevanti, dal momento che la sentenza del TAR - ad avviso del rimettente - avrebbe ad oggetto esclusivo le Linee Guida approvate dalla Giunta in sostituzione di quelle contenute nell'allegato A al progetto di PEARS sottoposto alla Giunta stessa dal competente assessore. Il presente giudizio concernerebbe esclusivamente le Linee Guida e cioe' l'atto avente valenza normativa e non il PEARS inteso quale documento programmatorio. Con il secondo motivo, l'amministrazione appellante sostiene che la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere le Linee Guida inapplicabili alle istanze proposte prima della loro entrata in vigore. Al riguardo il rimettente osserva che «questo mezzo e' da ritenersi fondato in base alla regola della immediata applicabilita' nel procedimento in corso della norma sopravvenuta». In ossequio al principio tempus regit actum ciascuna fattispecie dovrebbe realizzarsi nell'osservanza della norma vigente al momento in cui questa si perfeziona, con la conseguenza che ciascuno degli atti che si susseguono nella sequenza procedimentale dovrebbe essere posto in essere nel rispetto della norma vigente al momento dell'emissione. Pertanto, l'atto finale del procedimento, cioe' l'autorizzazione - in difetto di norme transitorie - dovrebbe essere adottato nel rispetto di quanto previsto dal nuovo regolamento, risultando irrilevante sotto questo specifico motivo l'affidamento maturato dal titolare dell'interesse pretensivo alla luce del vecchio quadro normativo (restando impregiudicate eventuali questioni risarcitorie derivanti dalla pretesa inosservanza dell'originario termine di conclusione del procedimento). Come, poi, rilevato dall'Avvocatura, anche le Linee Guida statali (Decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003) risulterebbero generalmente applicabili ai procedimenti in corso, con obbligo del proponente di integrare la documentazione originariamente presentata. Ad avviso del rimettente, alla luce delle argomentazioni esposte, resterebbero assorbite tutte le osservazioni svolte dall'appellante in ordine all'errore in procedendo in cui sarebbe incorso il TAR, allorche' ha inteso comunque scrutinare le singole disposizioni del piano, pur avendone decretato l'inapplicabilita' alle iniziative della ricorrente. Sarebbe evidente che la...

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