n. 87 SENTENZA 7 - 10 aprile 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2013, n. 4 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-29 aprile 2013, depositato in cancelleria il 24 aprile 2013 ed iscritto al n. 57 del registro ricorsi 2013. Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 2014 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 23-29 aprile 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2013, n. 4 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali). 1.1.- Ad avviso del Governo, l'impugnato art. 2 sarebbe illegittimo per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., segnatamente per violazione del principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. La Regione autonoma Sardegna avrebbe, in tal modo, travalicato i limiti della sua competenza concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica», ad essa estesa dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), quale forma di autonomia piu' ampia. Ritiene, a tal proposito, il ricorrente non potersi nutrire dubbio alcuno sul contrasto della norma in esame con l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, di cui piu' volte questa Corte ha rimarcato la natura di principio di coordinamento della finanza pubblica, non derogabile dalla legge regionale. Peraltro, la disposizione regionale censurata non sarebbe riconducibile ad alcuna delle eccezioni introdotte dall'art. 4-ter, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale il legislatore statale ha consentito agli enti locali, a decorrere dal 2013, di superare il limite previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, posto che il superamento del limite e' previsto per i soli casi di «assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale». 1.2.- La norma regionale in esame, inoltre, non prevedendo i mezzi finanziari necessari a coprire le spese di assunzione del personale, contrasterebbe con l'art. 81, quarto comma, Cost. 2.- Si e' costituita la Regione autonoma Sardegna e nella sua memoria ha preliminarmente osservato che l'art. 2 della legge reg. n. 4 del 2013 e' stato interamente sostituito dall'art. l della legge della Regione autonoma Sardegna 23 aprile 2013, n. 9 (Interventi urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale). 2.1.- La difesa regionale assume che l'articolo specificamente impugnato e' stato vigente per un brevissimo lasso temporale (dato che la legge reg. n. 9 del 2013 e' seguita a meno di due mesi dalla legge reg. n. 4 del 2013 ed e' stata approvata addirittura prima della notificazione del ricorso da parte dell'Avvocatura generale dello Stato) e che di tale circostanza questa Corte ha sempre tenuto conto ai fini della cessazione della materia del contendere. 2.2.- La resistente eccepisce, in ogni caso, l'inammissibilita' del gravame, anzi la sua irricevibilita' per difetto di rituale notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio. Essa e' stata effettuata dall'Avvocatura generale dello Stato «in proprio» ai sensi dell'art. 55 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile), che, secondo la difesa regionale, non sarebbe applicabile nel caso in esame. 2.3.- L'impugnazione sarebbe, inoltre, inammissibile per difetto di una completa identificazione dei parametri di legittimita' costituzionale. E' all'uopo richiamata una giurisprudenza, asseritamente consolidata, di questa Corte per cui sarebbe onere del ricorrente dimostrare che l'atto impugnato esorbita dalle competenze della Regione (o della Provincia autonoma), dando espressamente conto delle fonti che ne tutelano l'autonomia speciale. 2.4.- Sarebbe, poi, specificamente inammissibile il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia una presunta violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. senza preoccuparsi di dimostrare che la disposizione in oggetto preveda effettivamente una spendita di risorse nuove o maggiori da parte della Regione Sardegna (cio' che, secondo la resistente sarebbe, invece, da escludere). 2.5.- Nel merito, la difesa regionale deduce la non fondatezza delle censure del Governo. 2.5.1.- Priva di fondamento sarebbe, anzitutto, quella di violazione del principio fondamentale della materia «coordinamento della finanza pubblica» di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. E cio' perche', secondo la resistente, le risorse umane impiegate nei cosiddetti «cantieri comunali» non sono al diretto servizio degli enti locali e non possono essere qualificate come «personale» da calcolare nel limite di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. Tanto risulterebbe dal comma 2-bis dell'art. 5 della legge della Regione autonoma Sardegna 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2012), ove si prevede, con una formula inequivoca, che i cantieri comunali devono essere avviati in ogni caso «evitando forme di impiego che costituiscano presupposti per la creazione di nuovo precariato». Ritiene, comunque, la difesa regionale che, quand'anche i lavoratori dei cantieri comunali fossero da computare nel personale dell'ente locale, non per questo la disposizione impugnata sarebbe illegittima. I cantieri comunali sono stati istituiti dal legislatore regionale nel lontano 1988, come strumento di intervento nel settore sociale, incentivante l'occupazione mediante progetti finalizzati alla realizzazione, riattamento, manutenzione e gestione di opere o attivita' pubbliche o di pubblica utilita'. La difesa regionale ne desume che - come gia' ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 10 del 2010, a proposito della cosiddetta "social card" - l'intervento in esame e'...

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