n. 86 SENTENZA 7 - 10 aprile 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 14, 15, 18, comma 1, 25, comma 1 e 37, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3-10 dicembre 2012, depositato in cancelleria l'11 dicembre 2012 ed iscritto al n. 186 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l'avvocato Franco Mastragostino per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 3-10 dicembre 2012 e depositato l'11 dicembre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione - in relazione agli artt. 17 e 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) - gli artt. 14, 15, 18, comma 1, 25, comma 1, e 37, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige 4 ottobre 2012, n. 40, numero straordinario n. 2. 1.1.- Anzitutto, il ricorrente impugna gli artt. 14, 15 e 18, comma 1, della legge provinciale per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. In particolare, l'art. 14, al fine di sostenere ed incentivare «gli investimenti pubblici e privati diretti ad un uso razionale dell'energia, all'efficienza energetica e all'impiego delle fonti rinnovabili di energia» (comma 1), prevede al comma 2 che la Provincia autonoma di Trento possa concedere contributi per gli interventi ivi contemplati, fino al 70% della spesa, percentuale suscettibile di aumento fino al 90% nei casi stabiliti dal comma 3;

il comma 8, infine, consente alla Provincia di stipulare convenzioni per affidare a soggetti esterni lo svolgimento dell'istruttoria per la concessione del contributo e l'attivita' di controllo. L'art. 15 della legge impugnata prevede al comma 1 la costituzione, da parte di banche e altri soggetti del sistema finanziario, di fondi volti a finanziare progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici ed, al comma 2, che la Provincia possa erogare, a beneficio di enti pubblici, aziende speciali e societa' in house che gestiscono servizi pubblici locali, un contributo fino al 20% - percentuale successivamente elevata al 30% - della spesa per interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e che, per i progetti finanziati dal fondo di cui al comma 1, possa «destinare quote dei fondi di garanzia, istituiti ai sensi delle leggi in materia di incentivi ai settori economici, all'erogazione di garanzie ai realizzatori degli interventi». L'art. 18, comma 1, prevede che la Provincia sostituisca, entro dieci anni dall'entrata in vigore della legge, tutti i veicoli a sua disposizione con mezzi a elevata efficienza energetica ed a basso impatto ambientale. Ad avviso del ricorrente le disposizioni impugnate comporterebbero nuovi oneri senza che ne sia indicata la copertura finanziaria, nemmeno nell'art. 37 della legge provinciale, la quale la prevede solo con riferimento alle spese discendenti dall'applicazione di altre norme della medesima legge. Da cio' deriverebbe la violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. 1.2.- Il Presidente del Consiglio, inoltre, impugna l'art. 25, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012 in quanto, nell'inserire il comma 3-bis nell'art. 16-novies della legge della Provincia autonoma di Trento 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), prevede che: «I concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000 possono ottenere l'aumento della portata massima derivabile, nei limiti della potenzialita' delle opere gia' in esercizio, prescindendo dalla valutazione dell'interesse ambientale prevista dall'articolo 8, comma 16, delle norme di attuazione del piano di tutela delle acque». Tale ultima disposizione, rubricata «Disciplina per il rilascio dei minimo deflusso vitale», prevede che: «A complemento della vantazione degli usi diversi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera F), delle norme di attuazione del progetto di piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, la Giunta provinciale valuta - preventivamente all'attivazione del procedimento di concessione di nuove derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico - se sussiste un prevalente interesse ambientale incompatibile con la derivazione proposta, tenendo conto: a) delle necessita' di garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale e per specificazione del corpo idrico;

  1. delle esigenze di funzionalita' fluviale e paesaggistiche». Secondo il ricorrente, prescindendo dalla «valutazione dell'interesse ambientale prevista dall'articolo 8, comma 16, delle norme di attuazione del piano di tutela delle acque», la norma si porrebbe in contrasto con l'art. 12-bis, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) - come da ultimo modificato dall'art. 95 (rectius: 96, comma 3) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia...

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