n. 72 SENTENZA 26 marzo - 2 aprile 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, primo periodo, e 21, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato in cancelleria il 5 ottobre 2010 ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2010. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2014 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato in cancelleria il 5 ottobre 2010 e iscritto al registro ricorsi n. 99 del 2010, la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato i commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, primo periodo, e 21, secondo periodo, dell'art. 6 (rubricato «Riduzione dei costi degli apparati amministrativi») del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per violazione del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell'art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), nonche' degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione. 1.1.- L'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 (d'ora in avanti, «art. 6»), nelle parti censurate dalla Provincia autonoma ricorrente, detta la seguente disciplina. Il comma 3 prevede, a partire dal 1° gennaio 2011, una riduzione automatica pari al 10 per cento delle indennita' e dei compensi corrisposti ai componenti di organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Inoltre, «[s]ino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma». La norma riguarda tutte le pubbliche amministrazioni, incluse le autorita' indipendenti;

non si applica, sotto il profilo oggettivo, al trattamento retributivo di servizio, e, sotto il profilo soggettivo, ai commissari straordinari del Governo e agli altri commissari straordinari, comunque denominati. Il comma 5 impone a tutti gli enti e organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto privato, l'adozione di modifiche statutarie che prevedano un limite, rispettivamente, di cinque e tre componenti per gli organi interni. Le amministrazioni vigilanti sono chiamate ad applicare il medesimo vincolo con riferimento a tutti gli enti e organismi pubblici vigilati, attraverso l'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione. La mancata attuazione determina responsabilita' erariale e la nullita' degli atti adottati dagli organi interessati. Il comma 6 riduce del 10 per cento il compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo nelle societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonche' nelle societa' a totale partecipazione pubblica, ad esclusione delle societa' quotate e delle loro controllate. Il comma 7 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza sostenuta da tutte le pubbliche amministrazioni - escluse le universita', gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati - non puo' essere superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti menzionati costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. La previsione non si applica alle attivita' sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 8 prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Inoltre, la norma dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'organizzazione di convegni, cerimonie e altri eventi similari da parte delle amministrazioni dello Stato e delle agenzie, nonche' da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati, e' subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. Gli eventi autorizzati si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio e il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi o indennita'. Il comma 9 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni. In base al comma 11, le societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione si conformano al principio di riduzione di spesa desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'art. 6 e che «In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale». Il comma 12 prevede che, dal 2011, le amministrazioni pubbliche non possano effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 e che «[g]li atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono...

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