n. 76 SENTENZA 22 - 24 aprile 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-21 giugno 2012, depositato in cancelleria il 22 giugno 2012 ed iscritto al n. 98 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell'udienza pubblica del 13 marzo 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

uditi l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Fabio Cintioli per la Regione Lombardia. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notifica il 19 giugno 2012 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 22 giugno 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere g), m) ed n), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione), che ha modificato in parte l'art. 3 della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia). Il testo della disposizione impugnata e' il seguente: «1. Alla L.R. 19/2007 e' apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 2 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Al fine di realizzare l'incrocio diretto tra la domanda delle istituzioni scolastiche autonome e l'offerta professionale dei docenti, a titolo sperimentale, nell'ambito delle norme generali o di specifici accordi con lo Stato, per un triennio a partire dall'anno scolastico successivo alla stipula, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attivita' didattiche annuali e di favorire la continuita' didattica. 2-ter. E' ammesso a partecipare alla selezione il personale docente del comparto scuola iscritto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. 2-quater. Le modalita' di espletamento del bando di concorso sono definite, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e pubblicita', con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'intesa di cui al comma 2-bis. 2-quinquies. La Giunta regionale relaziona semestralmente sulla sperimentazione alla commissione consiliare competente"». 2.- Tale disposizione, consentendo alle istituzioni scolastiche, sia pure a titolo sperimentale, di procedere all'organizzazione di concorsi ed al reclutamento del personale docente «nell'ambito delle norme generali o di specifici accordi con lo Stato», oltrepasserebbe i limiti della potesta' normativa della Regione, ponendosi in evidente contrasto con una cospicua serie di norme statali, soprattutto nella parte in cui, con formulazione poco chiara, consente che tali concorsi si svolgano anche in assenza di un accordo tra lo Stato e la Regione. In particolare, il censurato art. 8 sarebbe in contrasto con l'art. 138, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), secondo cui la determinazione delle dotazioni organiche della rete scolastica e' di competenza esclusiva dello Stato;

con gli artt. 399, 400 e 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), in base ai quali l'assunzione del personale docente avviene tramite concorsi indetti dal Ministero...

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