N. 101 SENTENZA 16 - 20 aprile 2012

ha pronunciato la seguente Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)', promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, sull'istanza proposta da M.M., con ordinanza del 27 settembre 2011, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2012 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza depositata il 27 settembre 2011, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)' (inde: 'testo unico'), nella parte in cui prevede che la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta ai sensi dell'art. 112, comma 1, lettera

c), del medesimo decreto, ha effetto 'dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3'.

Il giudice a quo riferisce che l'8 luglio 2011 un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, 'detenuto agli arresti domiciliari', aveva chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L'istanza non risultava corredata della certificazione dell'autorita' consolare prevista dall'art. 79, comma 2, ne' della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 94, comma 2, del testo unico.

L'istante era stato, peraltro, egualmente ammesso al beneficio, anche alla luce del disposto dell'art. 94, comma 3, in forza del quale 'se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e' detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorita' consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, puo' anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato'.

Nel termine ora indicato, l'interessato non aveva fatto, peraltro, pervenire alcuna documentazione, sicche', con provvedimento dell'11 agosto 2011, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata revocata, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lettera c), del testo unico.

Il successivo 8 novembre 2011 il difensore designato aveva presentato istanza di liquidazione dei compensi per l'attivita' espletata.

Al riguardo, il rimettente rileva come, in forza dell'art. 114 del testo unico, la revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi del citato art. 112, comma 1, lettera c), abbia effetto solo dalla scadenza del termine di venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, accordato all'interessato dall'art. 94, comma 3, per produrre la documentazione e, dunque, nella specie, solo a partire dal 28 luglio 2011. Le attivita' in relazione alle quali il difensore ha chiesto la liquidazione dei compensi risultano, d'altra parte, svolte nel periodo compreso fra l'8 e il 28 luglio 2011.

Il giudice a quo dubita, tuttavia, della conformita' della norma censurata all'art. 3 Cost., reputando contrastante con il principio di eguaglianza che, mentre lo straniero non detenuto che non presenti, in allegato alla richiesta di ammissione al patrocinio, la certificazione consolare o l'autocertificazione equipollente, venga escluso - alla stregua di un condivisibile orientamento giurisprudenziale - ab origine da ogni beneficio, in base agli artt.

79, comma 2, e 94, comma 2, del testo unico, lo straniero sottoposto a limitazioni della liberta' personale che non presenti dette dichiarazioni nel termine previsto dall'art. 94, comma 3, possa comunque fruire del beneficio lungo il corso dei venti giorni costituiti dalla durata di tale termine.

Se, infatti, e' pienamente ragionevole che al soggetto ristretto e che, come tale, si trova in una situazione di particolare difficolta', venga concesso un lasso di tempo per l'integrazione della documentazione, a differenza di chi non versa in detta situazione, non vi sarebbe, di contro, alcuna ragione per la quale nel caso in cui l'interessato non si attivi entro quel termine - egli debba godere comunque del patrocinio a spese dello Stato, sia pure per un lasso temporale ristretto e predeterminato. O, se si vuole, mancherebbe ogni ragione per l'omessa previsione di una retroattivita' della revoca.

Emergerebbe, dunque, sotto questo profilo, una irragionevole disparita' di trattamento tra soggetti in stato di liberta', costretti sin dall'inizio a presentare certificazioni o dichiarazioni in ordine a eventuali redditi esteri a pena di...

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