N. 122 SENTENZA 4 - 11 aprile 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, comma 4, dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, commi 1 e 4, della legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13 (Funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale' di Teramo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13-16 luglio 2010, depositato in cancelleria il 20 luglio 2010 ed iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2010.

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Udito l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 16 luglio 2010 e depositato il successivo 20 luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso - in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonche' dei principi fondamentali espressi dall'art.

3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge. 23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), dall'art. 2, comma 2, dall'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, dall'art. 6, comma 2, lettera a), del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dall'art. 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, comma 4, dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, commi 1 e 4, della legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13 (Funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale' di Teramo).

1.1. - Il ricorrente premette che la legge regionale in esame viene a disciplinare il funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale' di Teramo, ed e' stata emanata dalla Regione Abruzzo a seguito del Protocollo d'intesa, stipulato in data 11 dicembre 2009, fra il Ministero della salute, la Regione Abruzzo e la Regione Molise, diretto al riordino e alla valorizzazione di detto Istituto interregionale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del d.lgs, n. 270 del 1993.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, gli artt. 1, comma 4, 3, comma 4, 4, comma 2, e 5, commi 1 e 4, della legge regionale n. 13 del 2010 eccederebbero dalle competenze regionali, contrastando con i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nella normativa statale di riferimento costituita dal d.lgs. n. 270 del 1993, e, pertanto, sarebbero costituzionalmente illegittimi violando l'art. l17, terzo comma, Cost.

In particolare, relativamente all'art. 1, comma 4, della legge della Regione Abruzzo n. 13 del 2010, il ricorrente ritiene che esso violi l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, attribuendo anche alle Regioni Abruzzo e Molise, e non solo al Ministro della salute, la facolta' di assegnare all'Istituto 'ulteriori compiti e funzioni di interesse nazionale e internazionale', si porrebbe in contrasto con l'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1993, secondo cui spetta in via esclusiva allo Stato l'assegnazione agli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) di compiti e funzioni in tali settori (sentenza n. 124 del 1994).

Gli istituti in questione, difatti, operano nel settore della ricerca sperimentale scientifica e della tutela della igiene e sanita' veterinaria, nei quali convergono non solo gli interessi di Regioni e Province autonome, ma anche - secondo quanto previsto nella lettera l) del comma 3 del medesimo art. 2 - 'compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario ed internazionale', la cui attribuzione e' affidata dal legislatore nazionale al Ministro della sanita'.

1.2. - L'art. 3, comma 4, della legge regionale in questione, poi, secondo il ricorrente, sarebbe ugualmente illegittimo in quanto verrebbe a violare l'art. 117, terzo comma, Cost., poiche', avendo il legislatore regionale individuato, quale terzo componente del collegio dei revisori, un rappresentante del Ministero della salute in luogo del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, contrasterebbe con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 16 della legge n. 196 del 2009, che, al contrario, prevede - allo scopo 'di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della spesa pubblica' - la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione delle pubbliche amministrazioni.

L'Avvocatura dello Stato ricorda, in proposito, che l'art. 3, comma 4, del citato d.lgs. n. 270 del 1993 prevede, specificamente, che nella composizione del Collegio dei revisori dei conti degli IZS, deve essere assicurata la componente ministeriale, anche se questa non puo' essere numericamente prevalente su quella regionale, come rilevato dalla gia' ricordata sentenza n. 124 del 1994 della Corte costituzionale.

Pertanto, secondo il ricorrente, dal combinato disposto delle sopra ricordate disposizioni statali, la norma regionale in esame appare essere illegittima, determinando la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. sia sotto il profilo del coordinamento con la finanza pubblica, sia sotto il profilo della tutela della salute.

1.3. - Ugualmente ritenuto costituzionalmente illegittimo, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, e' l'art. 4, comma 2, della citata legge regionale abruzzese, il quale, regolamentando il finanziamento dell'Istituto, stabilisce che il Ministero della salute possa individuare modalita' di finanziamento ministeriale 'ulteriori' rispetto a quelle gia' previste dal d.lgs. 270 del 1993.

La censurata disposizione contrasterebbe, a parere del ricorrente, con quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 270 del 1993, a norma del quale i servizi e i compiti aggiuntivi, rispetto a quelli menzionati dall'art. 1 del medesimo decreto legislativo, devono essere assicurati da finanziamenti statali o regionali a seconda che i nuovi compiti siano stati assegnati agli IZS, rispettivamente, dallo Stato o dalle Regioni.

Pertanto, risulterebbe illegittimo prevedere forme di finanziamento statale per eventuali nuovi compiti di matrice regionale.

1.4. - Il ricorrente ritiene anche censurabile l'art. 5, comma 1, della legge regionale in esame, articolo che attribuisce al Consiglio di amministrazione dell'Istituto 'funzioni di controllo', in quanto in contrasto con il dettato dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 270 del l993 - secondo cui tale organo ha esclusivamente 'compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attivita' dell'Istituto' nonche' con quanto disposto dal successivo comma 5 dell'art. 3, il quale - nel richiamare l'art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992 (ora art.

3-ter, aggiunto dal d.lgs. n. 229 del 1999) - attribuisce le funzioni di controllo al collegio dei revisori e non al Consiglio di amministrazione.

1.5. - Anche il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale in oggetto, nel prevedere che il direttore generale cura la gestione dell'ente nell'ambito delle 'direttive' impartite dal...

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