N. 52 SENTENZA 9 - 18 febbraio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2009, n. 85 (Riconoscimento della 'Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanita' pubblica' come ente di diritto pubblico), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-9 marzo 2010, depositato in cancelleria il 10 marzo 2010 ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2010.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 2011 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi l'avvocato dello Stato Daniela Giacobbe per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Lucia Bora per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 4 marzo 2010 e depositato presso la cancelleria di questa Corte il successivo 10 marzo (reg. ric. n.

40 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2009, n. 85 (Riconoscimento della 'Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanita' pubblica' come ente di diritto pubblico), nella parte in cui prevede l'espletamento di un concorso riservato per l'accertamento della idoneita' e per l'inquadramento nei ruoli del servizio sanitario regionale a favore del personale della Fondazione di diritto privato Gabriele Monasterio che non sia stato assunto con procedura selettiva pubblica.

Tale disposizione, nella quale peraltro - osserva il ricorrente non viene specificata la tipologia di personale interessata, si porrebbe in contrasto con i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione, nonche' con il principio del pubblico concorso, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Al riguardo - si afferma nel ricorso - la giurisprudenza della Corte costituzionale ha evidenziato che il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e che le deroghe a tale principio possono essere giustificate soltanto da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico: principio, codesto, ribadito proprio nella materia in esame e, piu' precisamente, con riferimento all'accesso tramite concorso pubblico alla dirigenza sanitaria del servizio sanitario.

La norma in questione pone una evidente deroga al suindicato principio, senza individuare - ritiene il ricorrente - le ragioni di interesse pubblico poste a suo fondamento. Sarebbe, pertanto, evidente l'incostituzionalita' della norma sotto i profili considerati.

  1. - Si e' costituita nel giudizio la Regione Toscana concludendo per la infondatezza della questione.

    Premesso che la Fondazione Gabriele Monasterio, istituita - con legge della Regione Toscana 21 giugno 2006, n. 25 (Istituzione della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanita' pubblica) - come fondazione di diritto privato, e' stata sostanzialmente equiparata gia' dalla stessa legge ai soggetti pubblici che costituiscono il servizio sanitario regionale, come poi espressamente confermato, con disposizione meramente dichiarativa, dalla legge regionale n. 85 del 2009, la Regione assume che la Fondazione ha operato dapprima avvalendosi di personale proveniente essenzialmente dall'Azienda USL 1 di Massa Carrara, dall'Azienda ospedaliera pisana e dal C.N.R., collocato in posizione di comando, provvedendo, poi, all'assunzione diretta di alcune unita' di personale. Pertanto - rileva la Regione - la Fondazione, avendo acquisito, ai sensi della legge regionale n. 85 del 2009, personalita' giuridica di diritto pubblico, dovra' dotarsi di personale appartenente ai ruoli del Servizio sanitario regionale. Il personale pubblico dipendente delle aziende sanitarie in posizione di comando potra' essere trasferito, previa opzione, nel ruolo della Fondazione, e quello dipendente del C.N.R., sempre in posizione di comando, in...

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