n. 66 SENTENZA 8 - 12 aprile 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2, 2, 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e), 6, 9 e 10 della legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1 recante «Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualita' e tracciabilita' dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modificazioni», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'11 giugno 2012, depositato in cancelleria il 19 giugno 2012 ed iscritto al n. 96 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

udito nell'udienza pubblica del 12 marzo 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Lazio. Ritenuto in fatto Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1, recante «Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualita' e tracciabilita' dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modificazioni», e segnatamente dei suoi articoli 1, commi 1 e 2 sia nella sua totalita' che con riferimento alla lettera c), 2, 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), 6, 9 e 10. Dette disposizioni - istitutive e disciplinatorie (come, del resto, l'intero articolato della sopra citata legge) di un «marchio regionale collettivo di qualita', per garantire l'origine, la natura e la qualita' nonche' la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari» - si porrebbero, infatti, secondo il ricorrente, in conflitto con il diritto dell'Unione europea e particolarmente con gli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che vengono evocati con riferimenti alla giurisprudenza comunitaria, e, quindi, violerebbero l'articolo 117, primo comma, Costituzione, oltreche' in contrasto con l'articolo 120 della Costituzione. Costituitasi, la Regione Lazio ha eccepito l'infondatezza della questione, sostenendo che la legge impugnata non introdurrebbe alcuna discriminazione tra i prodotti laziali e...

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