N. 100 SENTENZA 10 - 17 marzo 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 4, comma 2, e 7 della legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 gennaio 2009, depositato in cancelleria il 3 febbraio 2009 ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 2010 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 30 gennaio 2009 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 3 febbraio (ric. n. 9 del 2009), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli articoli 4, comma 2, e 7 della legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo), per violazione, nel complesso, degli articoli 3, primo comma, 51, 81, quarto comma, 97, primo e terzo comma, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione.

1.1. - In via preliminare, il ricorrente illustra il contenuto delle due norme censurate, entrambe destinate ad operare nel settore del servizio sanitario.

L'art. 4, dopo aver previsto che le 'consulenze in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ulteriormente rinnovabili ne' rinegoziabili' (comma 1), stabilisce (comma 2) che, proprio in previsione della loro scadenza, 'l'Azienda sanitaria o ospedaliera' possa chiedere 'all'assessorato regionale di verificare se fra le risorse umane presenti nell'organico del personale regionale siano comprese figure professionali compatibili con le esigenze dell'Azienda richiedente'. L'assessorato, pertanto, puo' 'incaricare detto personale dipendente di fornire la consulenza prevedendo la corresponsione delle remunerazioni, conformemente alle previsioni contrattuali vigenti, a carico dell'Azienda richiedente', ovvero, 'laddove le professionalita' richieste non siano reperibili in organico', autorizzare 'l'Azienda alla stipula del contratto di consulenza'.

Ai sensi, invece, dell'art. 7 e' 'fatto obbligo alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere della Campania di bandire concorsi riservati per i lavoratori in servizio in modo continuativo da almeno tre anni presso strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate, licenziati e posti in mobilita' a seguito di provvedimento di revoca dell'accreditamento conseguente alla perdita dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia'.

1.2. - Tanto premesso, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri le due norme impugnate, 'che prevedono rispettivamente l'affidamento incondizionato di nuove consulenze e l'obbligo delle Aziende sanitarie locali di indire concorsi riservati per l'assunzione di personale privato, comportano impegni di spesa che sono in contrasto con il contenuto dell'Accordo stipulato dal Presidente della Regione e dai Ministri della salute e dell'economia' ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), donde la loro illegittimita' costituzionale.

1.2.1. - Difatti, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del citato Accordo, intervenuto il 13 marzo 2007, tra i provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, da sottoporre alla preventiva approvazione del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, rientrano anche quelli concernenti le 'consistenze del personale a tempo indeterminato, determinato nonche' quelle relative a forme di lavoro flessibile, convenzioni e consulenze con riferimento ai fattori che hanno incidenza diretta ed indiretta su dette consistenze (assunzioni, cessazioni, riorganizzazione dei servizi, accorpamenti, esternalizzazioni, creazioni di nuovi enti, ecc)'.

Nel novero di tali provvedimenti, pertanto, rientrano, secondo il ricorrente, anche 'le misure oggetto delle disposizioni impugnate', le quali, tuttavia, sarebbero 'state assunte in violazione dell'Accordo' summenzionato e con esso 'del fondamentale principio di leale collaborazione', la cui portata generale non sarebbe limitata alla previsione contenuta nell'art. 120, secondo comma, Cost., come confermerebbe - tra le diverse pronunce della giurisprudenza costituzionale - la sentenza n. 310 del 2006.

Su tali basi, dunque, viene dedotto un primo profilo di illegittimita' costituzionale, comune ad entrambe le norme censurate, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

1.2.2. - Si assume, inoltre, che la Regione Campania sarebbe 'venuta meno agli specifici vincoli, strumentali al conseguimento dell'equilibrio economico nel sistema sanitario, contenuti nel piano di rientro' di cui al gia' citato Accordo del 13 marzo 2007.

I predetti artt. 4 e 7, infatti, contrasterebbero con i principi volti al contenimento della spesa sanitaria - identificati quali principi fondamentali della materia, oggetto di potesta' legislativa concorrente statale e regionale, 'coordinamento della finanza pubblica' - 'declinati' dall'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), norma che attribuisce natura vincolante agli 'interventi individuati nei programmi operativi di riorganizzazione, potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311'.

Di qui, pertanto, la deduzione di un secondo profilo di illegittimita' costituzionale - comune ad ambedue le norme impugnate - ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., per 'violazione dei principi fondamentali, nella materia di legislazione concorrente, del 'coordinamento della finanza pubblica''.

1.3. - Identica censura, sebbene sotto altro profilo, viene rivolta al solo art. 4, comma 2, della legge regionale della Campania qui in esame.

Si ipotizza che esso reintroduca 'surrettiziamente la facolta' incondizionata delle Aziende sanitarie locali di affidare nuove consulenze o di rinnovare quelle in corso', ponendosi in contrasto con la previsione - anch'essa costituente, secondo il ricorrente, principio fondamentale della materia 'coordinamento della...

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