N. 148 SENTENZA 4 - 7 giugno 2012

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, con ricorsi notificati il 24-27 e il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il 28 settembre, il 6 e il 7 ottobre 2010, e rispettivamente iscritti ai numeri 96, 102, 106 e 107 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi gli avvocati Ulisse Corea per la Regione Valle d'Aosta,

Giandomenico Falcon per le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, Stefano Grassi per la Regione Puglia e gli avvocati dello Stato Massimo Salvatorelli e Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 24 settembre 2010 e depositato il successivo 28 settembre (reg. ric. n. 96 del 2010), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha promosso questioni di legittimita' costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e, tra queste, dell'art. 14, comma 32, per violazione degli artt. 2, primo comma, lettera b), e 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), nonche' degli artt. 5, 117, commi secondo, lettera g), terzo, quarto e sesto, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione, e del principio di leale collaborazione.

1.1.- Il comma 32 dell'art. 14, nel testo vigente al momento dell'impugnazione della Regione Valle d'Aosta, stabiliva: 'Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire societa'. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle societa', con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da piu' comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti;

i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola societa'; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre societa' gia' costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalita' attuative del presente comma nonche' ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione'.

1.2.- La norma impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto, oltre a violare il principio di leale collaborazione, determinerebbe una indebita compressione dell'autonomia organizzativa della ricorrente sotto almeno due profili.

1.2.1.- Innanzitutto, sarebbe violato l'art. 2, primo comma, lettera b), dello statuto speciale, che riconosce alla Regione Valle d'Aosta la competenza legislativa primaria in materia di 'ordinamento degli enti locali'. L'intervento statale censurato, infatti, condizionando le modalita' organizzative dei servizi resi dagli enti locali e limitandone fortemente l'iniziativa economica e la capacita' di agire, inciderebbe sull'assetto ordinamentale e organizzativo degli enti in parola.

1.2.2.- L'illegittimita' costituzionale del comma 32 rileverebbe anche sotto l'ulteriore profilo della violazione del combinato disposto del secondo e del quarto comma dell'art. 117 Cost., evocabile come parametro di legittimita' in forza dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La difesa regionale rileva come l'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. attribuisca alla potesta' legislativa esclusiva statale la sola disciplina dell''ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato', con la conseguenza che la competenza a legiferare in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti sub-statali rientrerebbe nella potesta' legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

1.3.- Sarebbe violato anche l'art. 3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale, che attribuisce alla Regione Valle d'Aosta la potesta' di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di 'finanze comunali'.

L'illegittimita' costituzionale della norma sarebbe data anche dal contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma,

Cost., applicabili in forza dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Nel caso di specie, infatti, il legislatore statale non si sarebbe limitato a dettare i principi di coordinamento della finanza pubblica ma avrebbe invaso la competenza legislativa regionale in materia di 'finanze comunali'. Ne', secondo la difesa della Regione, varrebbe richiamare la sentenza n. 326 del 2008 con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto che la normativa che consente ai Comuni di costituire, partecipare e dismettere societa' di qualsiasi tipo debba essere ricondotta alle materie dell''ordinamento civile' e della 'tutela della concorrenza', anziche' a quella, di competenza regionale, dell''ordinamento degli enti locali'. In proposito, la ricorrente rileva la differenza tra la fattispecie presa in esame nel giudizio definito con la citata sentenza e quella oggetto del presente giudizio, che non atterrebbe ne' alla materia dell'ordinamento civile ne' a quella della tutela della concorrenza.

L'art. 14, comma 32, quindi, non perseguirebbe alcuna finalita' anti-distorsiva del mercato concorrenziale, ma sarebbe finalizzato a regolare lo svolgimento dell'attivita' amministrativa dei Comuni, incidendo direttamente sulla iniziativa e sulla capacita' di agire degli enti locali, e sull'assetto ordinamentale e organizzativo dei medesimi.

1.4.- La Regione Valle d'Aosta muove, inoltre, una specifica censura all'art. 14, comma 32, ultimo periodo (abrogato, successivamente all'impugnazione in esame, dall'art. 20, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria', convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111), la' dove rimette ad un decreto del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo - da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010 - la determinazione delle modalita' attuative dello stesso comma 32, nonche' l'individuazione di ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.

1.4.1.- La norma in esame avrebbe violato il combinato disposto degli artt. 117, sesto comma, Cost., e 10 della legge cost. n. 3 del 2001, i quali fondano la potesta' regolamentare della Regione Valle d'Aosta in tutte le materie che non rientrano nella competenza esclusiva dello Stato.

La difesa regionale ritiene che - stante l'incidenza del comma 32 sulle materie dell''ordinamento degli enti locali' e delle 'finanze comunali', entrambe di competenza regionale - il legislatore statale sia sprovvisto del titolo costituzionale su cui basare, in tali ambiti, la propria potesta' regolamentare.

1.4.2.- Un ulteriore profilo di incostituzionalita' della norma impugnata, per violazione degli artt. 5 e 120 Cost., discenderebbe dalla mancata previsione di un meccanismo di leale collaborazione tra Stato e Regione nell'adozione dei decreti attuativi della previsione di divieto.

Secondo la ricorrente, anche nella denegata ipotesi che la disciplina recata dall'art. 14, comma 32, non sia ritenuta in contrasto con la Costituzione, in quanto ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie dell''ordinamento civile' e della 'tutela della concorrenza', la previsione dell'ultimo periodo del comma 32 inciderebbe comunque 'su ambiti materiali riferibili anche a settori di competenza regionale', con la conseguenza di rendere necessari - ai fini dell'attuazione della norma - meccanismi di reciproco coinvolgimento e di coordinamento dei livelli di governo statale e regionale.

La mancata previsione di questi meccanismi determinerebbe una illegittima compressione del principio costituzionale di leale collaborazione (sono richiamate, al riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 76 del 2009, n. 240 del 2007, n. 213 e n. 31 del 2006).

  1. - Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 6 ottobre (reg. ric. n. 102 del 2010), la Regione Liguria ha promosso questioni di legittimita' costituzionale di numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, e, tra queste, dell'art. 14, commi 1, 2, 7, 9 e 32, per violazione degli artt. 3, 97, 114, secondo comma, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119

    Cost. e del principio di leale collaborazione.

    2.1.- I primi due commi dell'art. 14 stabiliscono: '1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione...

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