N. 61 SENTENZA 7 - 21 marzo 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1230 (Trasferimento in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprieta' di Prever Ada fu Giovanni, in comune di Santa Severina - Catanzaro), promosso dalla Corte di appello di Catanzaro nel procedimento vertente tra Cirillo Emilia ed altra e l'ARSSA - Agenzia regionale sviluppo e servizi in agricoltura, con ordinanza del 28 febbraio 2011, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 2011, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto in fatto 1. - La Corte di appello di Catanzaro, con ordinanza del 28 febbraio 2011, ha sollevato, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, ed in relazione agli articoli 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori ionici contermini), questione di legittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1230 (Trasferimento in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprieta' di Prever Ada fu Giovanni, in comune di Santa Severina Catanzaro), nella parte in cui ha incluso nell'espropriazione dallo stesso disposta il terreno sito in agro di Santa Severina, riportato in catasto alle particelle 33 e 91 del foglio 23, non appartenente al soggetto espropriato, Prever Ada, ma di proprieta' del dante causa delle attrici nel giudizio principale.

  1. - L'ordinanza di rimessione premette che Cirillo Emilia e Ciocci Santa Teresa hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Crotone l'Agenzia regionale sviluppo e servizi in agricoltura (ARSSA), deducendo di essere proprietarie del fondo S. Antonio in agro di Santa Severina esteso ha 6.37,60, loro pervenuto per successione legittima a Cirillo Luigi (al quale era pervenuto per successione a Cirillo Fortunato, che lo aveva acquistato, quale parte di maggiore estensione, da Berlingieri Francesca) e che, in attuazione della legge n. 230 del 1950, la maggior parte di tale fondo, in catasto al foglio 23, particelle 33 e 91, 'era stata inclusa per errore nel piano di esproprio in danno della Prever Ada fu Giovanni e per l'effetto riportato in Catasto Terreni del Comune di Santa Severina in testa all'O.V.S. (Opera Valorizzazione Sila)'.

    Posta tale premessa, le attrici chiedevano che fosse riconosciuto e dichiarato il loro diritto di proprieta' sul predetto fondo.

    All'esito del giudizio, nel quale si era costituita l'ARSSA, il Tribunale di Crotone, con sentenza del 23 maggio 2002, rigettava la domanda.

    Avverso detta sentenza proponevano appello Cirillo Emilia e Ciocci Santa Teresa, deducendo, tra l'altro, che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto applicabile l'art. 14 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n.

    1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847;

    ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata).

    Nel giudizio di appello si costituiva l'ARSSA, chiedendo il rigetto del gravame, ed era espletata consulenza tecnica d'ufficio (CTU).

    2.1. - Sintetizzata in tal modo la vicenda processuale, il giudice a quo solleva, in riferimento agli articoli 76 e 77 Cost., ed in relazione agli artt. 2 e 5 della legge n. 230 del 1950, questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. n. 1230 del 1951, ritenendola rilevante, poiche' i documenti prodotti dalle attrici e le risultanze della CTU 'hanno permesso di appurare' che Fortunato Cirillo aveva acquistato i fondi in questione, con atto per notaio Nicola Cizza di Crotone in data 15 aprile 1930. Fortunato Cirillo era deceduto il 28 maggio 1958 e, tuttavia, 'con l'avvento del Nuovo Catasto Terreni, i cui atti sono entrati in conservazione il 1° gennaio 1943, dette particelle sono state incluse per errore in un quoziente del fondo 'S. Antonio' ed intestate ad Ada Prever'. In particolare, la CTU ha accertato che detti fondi, 'erroneamente accatastati a nome di Prever Ada', con d.P.R. n. 1230 del 1951, furono espropriati in favore dell'O.V.S. (alla quale 'rimangono ancora intestati') ed in danno di Ada Prever, che incasso' la relativa indennita'.

    Secondo l'ordinanza di rimessione, 'tali particelle, al momento dell'esproprio, erano dunque in proprieta', in virtu' di giusto titolo legittimamente trascritto, di Cirillo Fortunato', il quale, a sua volta, le aveva trasferite, per successione testamentaria, aperta in data 28 maggio 1958, a Cirillo Luigi e da questi erano pervenute alle appellanti, per successione legittima aperta in data 9 giugno 1975. Pertanto, queste ultime sarebbero legittimate ad agire ed il d.P.R. n. 1230 del 1951 avrebbe erroneamente compreso nell'elenco dei beni espropriati a Prever Ada terreni non di proprieta' della predetta.

    Ad avviso del giudice a quo, l'art. 14 della legge n. 865 del 1971, in virtu' del quale 'pronunciata l'espropriazione, e trascritto il relativo provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennita' anche nel caso previsto nell'ultimo comma dell'art.

    ...

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