N. 213 SENTENZA 18 - 30 luglio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in materia di segreterie particolari), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 17 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 25 ottobre 2011 ed iscritto al n. 125 del registro ricorsi 2011.

Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

udito l'avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 17 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 25 ottobre 2011 e iscritto al n. 125 del registro ricorsi dell'anno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in materia di segreterie particolari).

1.1.- L'impugnato art. 1 sostituisce il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15 (Norme integrative e complementari alla L.R. 'Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise Triennio 1988-1990' e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione) e prevede che il personale regionale e quello in posizione di comando, eventualmente utilizzato nelle segreterie particolari, conserva il trattamento giuridico, economico ed indennitario in godimento, mentre nel caso di attribuzione della funzione di responsabile, ove titolare di retribuzione inferiore, ha diritto ad un trattamento giuridico, economico ed indennitario non inferiore a quello previsto per la categoria economica D3.

Trattamento economico che, ai fini della determinazione del budget di cui al comma 4, e' computato per intero, qualora si tratti di personale in posizione di comando, soltanto per la differenza integrativa, qualora si tratti di personale regionale.

1.2.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione regionale impugnata non e' conforme a Costituzione, perche':

a) introdurrebbe un beneficio economico per una determinata categoria di personale in violazione della riserva spettante alla contrattazione collettiva in forza del Titolo III del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle...

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