N. 327 SENTENZA 3 - 17 novembre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento vertente tra D. R. ed altri e l'Azienda sanitaria locale della Provincia di Brindisi con ordinanza del 2 ottobre 2008 iscritta al n. 92 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visti gli atti di costituzione di D. R. ed altri, della Regione Puglia e della Azienda sanitaria locale della Provincia di Brindisi;

Udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 2010 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi gli avvocati Vincenzo Parato per D. R. ed altri, Luigi Volpe per la Regione Puglia ed Ernesto Sticchi Damiani per l'Azienda sanitaria locale della Provincia di Brindisi.

Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 2 ottobre 2008, notificata il 10 febbraio 2009 ed iscritta al n. 92 del registro ordinanze dell'anno 2009, il Consiglio di Stato, quinta Sezione giurisdizionale, ha sollevato, in riferimento agli articoli 97, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia).

1.2. - La disposizione censurata prevede che, 'In attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera un piano per la stabilizzazione del personale' (personale c.d. precario) 'in possesso dei requisiti previsti dalla legge sopracitata'.

1.3. - In attuazione di questa disposizione, la Giunta regionale della Regione Puglia ha adottato la delibera 15 ottobre 2007, n. 1657 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 565. Piano di stabilizzazione del personale precario in servizio presso le Aziende Sanitarie e degli IRCCS pubblici in applicazione dell'art. 30 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10. Criteri applicativi), che, nel disciplinare la stabilizzazione del personale c.d. precario, prevede, tra l'altro, che, 'per i profili professionali del comparto, oggetto del processo di stabilizzazione, le Aziende Sanitarie e gli IRCSS pubblici non possono procedere ad indire e/o proseguire procedure concorsuali ovvero ad utilizzare le graduatorie dei concorsi gia' espletati per la copertura dei posti vacanti da destinare all'attuazione del suddetto processo'.

  1. - Il Collegio remittente premette, in fatto, di essere investito dell'appello avverso la sentenza 19 gennaio 2008, n. 125 del Tribunale amministrativo regionale per la Regione Puglia, sede di Lecce, Sez. III, che ha rigettato l'impugnazione proposta avverso la delibera n. 1657 del 2007 della Giunta regionale della Regione Puglia da parte di alcuni soggetti, impiegati a tempo determinato della Azienda unita' sanitaria locale di Brindisi, che hanno partecipato al concorso per la copertura di 75 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere categoria 'D' e sono stati inseriti nella graduatoria dei candidati riconosciuti idonei approvata nel mese di gennaio 2007.

    L'impugnazione originaria, integralmente devoluta con gravame al giudice rimettente, era stata proposta avverso la predetta delibera, nella parte in cui vieta di procedere all'assunzione di personale inserito in graduatorie concorsuali valide ed efficaci: a) per la asserita violazione dell'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 (Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali), che, a dire dei ricorrenti nel giudizio a quo, (non solo consentirebbe, ma) imporrebbe agli enti del Servizio sanitario nazionale di utilizzare, a scorrimento, le graduatorie concorsuali per la copertura dei posti resisi vacanti nel biennio dalla loro approvazione; b) per la asserita violazione dell'art. 12, comma 9, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), che, sempre a dire dei ricorrenti nel giudizio a quo, imporrebbe, specificamente, alle Aziende sanitarie della Regione Puglia di procedere alla copertura dei posti vacanti, nell'ordine, mediante procedure di mobilita', mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali, mediante nuove procedure concorsuali; c) nonche' per l'asserito ingiustificato favor riconosciuto ai lavoratori c.d.

    precari a detrimento di soggetti, quali i ricorrenti, che hanno superato un concorso pubblico e sono stati, pertanto, inseriti quali idonei in una graduatoria concorsuale.

    2.1. - Il Collegio remittente, 'indottovi dalle censure formulate dagli appellanti, dubita della legittimita' costituzionale dell'art.

    30 della legge regionale n. 10 del 2007, con il quale la Regione Puglia, nell'ambito della competenza riconosciutale dal'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ha ritenuto di fare propria la normativa di cui alla legge statale n. 296 del 2006'.

    2.2. - Questa disposizione, per il remittente, si porrebbe, anzitutto, in contrasto con l'art. 97, terzo comma, della Costituzione, in quanto, consentendo la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle aziende sanitarie locali e, pertanto, consentendo la copertura da parte di questo personale c.d.

    precario dei posti vacanti nella pianta organica a detrimento di coloro che, come i ricorrenti abbiano partecipato ad un concorso pubblico e siano in attesa di essere nominati sui predetti posti man mano che si rendono vacanti nel corso del biennio successivo alla approvazione della graduatoria in cui sono inseriti, sovvertirebbe un sistema (quello del c.d. scorrimento delle graduatorie, regolato, per quanto interessa il caso di specie, dall'art. 9 della legge n. 207 del 1985 e dall'art. 12, comma 9, della legge della Regione Puglia n.

    12 del 2005), che costituirebbe applicazione del principio costituzionale del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

    L'art. 30 della legge della Regione Puglia n. 10 del 2007, per il remittente, si porrebbe, inoltre, in contrasto con i principi di ragionevolezza ed imparzialita' della funzione legislativa (che il remittente ritiene espressi dall'art. 117, primo comma, Cost.), in quanto sarebbe diretto a comprimere posizioni in atto o acquisibili a seguito di concorso pubblico quali quelle prefigurate per le aziende sanitarie locali dall'art. 9 della legge n. 207 del 1985 e dall'art.

    12, comma 9, della legge della Regione Puglia n. 12 del 2005.

    Nessuna rilevanza assumerebbe, invece, per il remittente, la circostanza che il censurato art. 30 della legge della Regione Puglia n. 10 del 2007 sia attuativo dell'art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), posto che con questa ultima disposizione il legislatore avrebbe consentito, ma non avrebbe affatto imposto alle Regioni di attivare le procedure di stabilizzazione del personale c.d. precario.

    2.3. - Il remittente ritiene, infine, che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30 della legge regionale n. 10 del 2007 sia rilevante 'in quanto la deliberazione della Giunta regionale impugnata, che applica al personale delle unita' sanitarie locali la norma ora citata, preclusiva in via definitiva della loro assunzione, e' immediatamente lesiva delle posizioni giuridiche degli appellanti che, essendo stati riconosciuti idonei al concorso per infermieri professionali e inseriti nella relativa graduatoria...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT