N. 331 SENTENZA 3 - 17 novembre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni in materia di energia nucleare), dell'articolo 8 della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - l. r. n. 9/2007), e dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 5-11 febbraio, il 20-24 marzo e il 22-24 marzo 2010, depositati l'11 febbraio e il 30 marzo 2010 e rispettivamente iscritti ai nn. 19, 50 e 51 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Puglia, Basilicata e Campania nonche' gli atti di intervento della Federazione Precari della Sanita' Campana, della FP - CGIL Medici Campania e del CIMO-ASMD (Coordinamento italiano medici ospedalieri-Associazione sindacale medici dirigenti) Regione Campania;

Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Maria Liberti e Leonilde Francesconi per la Regione Puglia e Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 5 febbraio 2010 e depositato il successivo 11 febbraio 2010 (reg. ric. n. 19 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n.

30 (Disposizioni in materia di energia nucleare), ed in particolare dell'art. 1, comma 2, in relazione agli artt. 41, 117, secondo comma, lettere d), e), h) ed s), e terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, nonche' ai principi di sussidiarieta', leale collaborazione e ragionevolezza.

Il ricorrente premette che la legge impugnata, 'ed in particolare l'art. 1, comma 2', stabilisce che 'nel pieno rispetto dei principi di sussidiarieta', ragionevolezza e leale collaborazione e in assenza di intese con lo Stato in merito alla loro localizzazione, il territorio della Regione Puglia e' precluso all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' di depositi di materiali e rifiuti radioattivi'.

Tale previsione, nella parte concernente i depositi di rifiuti e materiali radioattivi, pare al ricorrente, sulla base della stessa giurisprudenza costituzionale, lesiva anzitutto degli artt. 117, secondo comma, lettera s) e 120 Cost., poiche' la disciplina concernente tale oggetto atterrebbe alla tutela dell'ambiente, e poiche' le Regioni non possono adottare misure che ostacolino la libera circolazione delle cose tra le Regioni stesse.

Ne' gioverebbe alla norma impugnata la previsione che il territorio regionale possa essere sede del deposito, in ipotesi di intesa con lo Stato sulla localizzazione, poiche' in ogni caso la legge regionale non potrebbe introdurre un ostacolo neppure temporaneo alla circolazione o al deposito dei materiali e rifiuti in questione.

Per quanto attiene all'installazione di impianti di produzione di energia nucleare e di stoccaggio del combustibile e dei rifiuti radioattivi, l'Avvocatura osserva che tali oggetti rientrano nell'ambito della strategia energetica nazionale affidata dall'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al Governo, e che con l'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia), si e' provveduto ad avviare il processo normativo di 'ritorno al nucleare'.

A tale scopo, prosegue il ricorrente, assumono rilievo tre profili: 'il cambiamento climatico, la sicurezza dell'approvvigionamento e la competitivita' del sistema produttivo', che, a propria volta, chiamerebbero in causa, con carattere prevalente, le competenze legislative esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, di sicurezza dello Stato, di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di tutela della concorrenza.

Nell'ipotesi che le norme impugnate fossero attribuite alla materia della produzione, trasporto e distribuzionale nazionale dell'energia e del governo del territorio, l'Avvocatura denuncia la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., poiche' la previsione dell'intesa 'riguardando una scelta di carattere generale, in ipotesi applicabile a tutte le Regioni, atterrebbe comunque alla potesta' legislativa concorrente di determinare i principi fondamentali della materia'.

Inoltre, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 118 Cost.

e dei principi di sussidiarieta', leale collaborazione e ragionevolezza, poiche', quand'anche si fosse resa necessaria la chiamata in sussidiarieta' di funzioni amministrative in capo allo Stato, sarebbe...

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