N. 324 SENTENZA 3 - 12 novembre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 40, comma 1, lettera f), e 49, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), promossi dalle Regioni Piemonte, Toscana e Marche con ricorsi notificati il 29 dicembre 2009, 4 gennaio 2010 e il 29 dicembre 2009, depositati in cancelleria il 30 e il 31 dicembre 2009 e il 4 gennaio 2010 e rispettivamente iscritti ai nn. 108 e 110 del registro ricorsi 2009 ed al n. 1 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi gli avvocati Mario Eugenio Comba per la Regione Piemonte,

Lucia Bora per la Regione Toscana, Stefano Grassi per la Regione Marche e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - La Regione Piemonte ha promosso, in riferimento all'art.

117, terzo e quarto comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 40, comma 1, lettera f), 'secondo capoverso', del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

La ricorrente premette che la disposizione impugnata modifica l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), introducendo, dopo il comma 6, i commi 6-bis e 6-ter, il quale ultimo recita: 'il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2', tra le quali rientrano anche le Regioni.

L'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione puo' essere effettuato entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia; non puo' prevedere una durata superiore ai tre anni per gli incarichi di segretario generale e di funzione dirigenziale di livello generale e di cinque anni per gli altri incarichi dirigenziali; deve avvenire, dietro specifica motivazione, a favore di persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che possano dimostrare il possesso di specifiche esperienze; puo' prevedere l'integrazione del trattamento economico tramite un'indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il successivo comma 6-bis dispone che, per il calcolo delle percentuali di cui sopra, si deve operare un arrotondamento all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque.

Ad avviso della Regione Piemonte, quelle appena richiamate sono disposizioni che attengono esclusivamente alle modalita' di accesso all'impiego pubblico, disciplinando, tra l'altro con norme di estremo dettaglio, la particolare fattispecie dell'affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione. La norma statale impugnata, estendendo tali disposizioni alle Regioni, violerebbe pertanto l'art. 117, quarto comma, Cost., poiche' la materia delle modalita' di accesso all'impiego pubblico regionale rientra in quella dell'autonomia dell'organizzazione amministrativa regionale la quale appartiene alla competenza residuale esclusiva regionale.

La ricorrente aggiunge che lo stesso d.lgs. n. 150 del 2009 riconosce che la materia dell'attribuzione degli incarichi di funzioni dirigenziali non e' compresa tra quelle di competenza legislativa statale, ne' tra quelle ripartite. Il censurato art. 40, infatti, non e' incluso dall'art. 74, comma 1, dello stesso d.lgs. n.

150 del 2009 tra quelli riconducibili alla potesta' legislativa statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione.

La Regione Piemonte sostiene, in via subordinata, che la norma impugnata sarebbe illegittima anche se si dovesse ritenere che essa rientri nelle competenze legislative concorrenti di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Essa, infatti, non detta principi fondamentali, ma scende nel dettaglio, fissando la percentuale di incarichi dirigenziali esterni attribuibili dalle amministrazioni regionali nonche' la loro durata massima, senza lasciare alle Regioni alcuno spazio di autonoma scelta e dettando direttamente la regola applicativa.

  1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si e' costituito e ha chiesto che il ricorso sia respinto.

    La difesa erariale sostiene che l'art. 19, comma 6-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, non regolando l'accesso agli incarichi dirigenziali, non attiene all'organizzazione amministrativa delle Regioni, bensi' alla materia dell'ordinamento civile, poiche' esso disciplina gli aspetti fondamentali del rapporto costituito con il soggetto esterno all'amministrazione (durata, qualificazione, corrispettivo economico). In quanto tale, esso rientra nella competenza esclusiva dello Stato.

  2. - La Regione Toscana ha promosso, in riferimento agli artt.

    76, 97, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, nella parte in cui introduce il comma 6-ter nell'art. 19 del d.lgs.

    n. 165 del 2001, e dell'art. 49, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 150 del 2009, nella parte in cui, modificando l'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, dispone che le amministrazioni, prima di bandire un concorso pubblico, debbano 'rendere pubbliche le disponibilita' dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e' disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sara' assegnato sulla base della professionalita' in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire'.

    3.1. - Rispetto all'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, la ricorrente lamenta che esso, introducendo nell'art. 19 del d.lgs. n.

    165 del 2001 il comma 6-ter, estende alle Regioni la disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al comma 6 del predetto art. 19 e, in particolare, la previsione per cui detti incarichi possono essere conferiti a tempo determinato solo entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento a quelli della seconda fascia dei ruoli dirigenziali.

    Cosi' disponendo, la norma contrasterebbe con l'art. 117, quarto comma, Cost., poiche' essa atterrebbe alla materia dell'ordinamento del personale e dell'organizzazione amministrativa regionale riservata alla competenza esclusiva delle Regioni.

    Ad avviso della difesa regionale, la norma impugnata non e' giustificata da alcun titolo di competenza statale. In particolare, non potrebbe sostenersi che essa sia finalizzata a garantire l'osservanza dei principi di trasparenza e di efficacia dell'attivita' amministrativa: in primo luogo perche' il limite del 10 per cento non garantisce di per se' il rispetto dei canoni suddetti; in secondo luogo, perche', laddove si affermasse il potere dello Stato di intervenire direttamente nell'organizzazione interna degli uffici regionali per il buon andamento dell'amministrazione, l'autonomia regionale verrebbe vanificata, poiche' ogni disciplina dell'organizzazione amministrativa deve essere diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione.

    L'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009 non rientrerebbe neppure nella materia del coordinamento della finanza pubblica; infatti il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato non provoca un aumento di spesa, poiche' ad esso si ricorre per far fronte ad esigenze straordinarie e temporanee ovvero per garantire la continuita' dell'azione amministrativa nel tempo necessario ad espletare i concorsi diretti a colmare i vuoti in organico. Comunque, seppure si ravvisasse nella norma censurata una finalita' di contenimento della spesa, la medesima sarebbe comunque incostituzionale, perche' non si presta in alcun modo, per il suo livello di dettaglio, ad individuare un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quale limite complessivo della spesa corrente, ma, in ipotesi, inciderebbe su una voce di spesa, introducendo un vincolo puntuale e specifiche modalita' del suo contenimento. Percio', ove ritenuta giustificata da esigenze finanziarie, la norma...

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