n. 7 SENTENZA 15 - 23 gennaio 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 9, commi 1, 2 e 21, e 12, commi 7 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanze del 10, del 9 e dell'8 maggio 2012, rispettivamente iscritte ai nn. 184, 185 e 194 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 37 e 38, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visti gli atti di costituzione di Abbonato Rosa ed altri, di Falvella Lina ed altro, di Liberatore Benedetta Alessia ed altri, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi gli avvocati Aristide Police per Abbonato Rosa ed altri e per Falvella Lina ed altro, Mario Sanino per Liberatore Benedetta Alessia ed altri e l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con tre ordinanze di identico tenore (reg. ord. n. 184, n. 185 e n. 194 del 2012), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 42, 53, 97 e 117 della Costituzione questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9, commi 1, 2 e 21, e 12, commi 7 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 1.1.- Il rimettente premette che i giudizi a quibus hanno ad oggetto la richiesta di annullamento: 1) della delibera dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 114/11/CONS del 2 marzo 2011, pubblicata il 23 marzo 2011, con la quale sono state individuate le modalita' di attuazione delle disposizioni previste dal d.l. n. 78 del 2010, nonche' di ogni altro atto presupposto, ivi compresi: a) il Parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 11 gennaio 2011, reso su apposita richiesta dell'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato prot. n. 0068665 del 17 dicembre 2010 in merito all'applicabilita' delle disposizioni di cui al d.l. n. 78 del 2010;

  1. l'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato redatto dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

  2. i singoli provvedimenti individuali adottati in esecuzione della predetta delibera n. 114/11/CONS del 2011 nei confronti dei singoli ricorrenti;

    2) il nuovo elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato redatto dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n. 228, del 30 settembre 2011;

    3) la delibera dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 498/11/CONS del 13 settembre 2011, pubblicata in data 11 novembre 2011, con la quale, in attuazione dell'art. 12, commi 7, 8, 9 e 10 del d.l. n. 78 del 2010 e dell'art. 7 della suddetta delibera n. 114/11/CONS del 2 marzo 2011, e' stata ridefinita la disciplina del trattamento di fine rapporto del personale dell'Autorita'. Il rimettente riferisce che gli atti impugnati sono tutti diretti a dare attuazione alle norme censurate. 1.2.- Il TAR del Lazio evidenzia, in primo luogo, l'infondatezza dei motivi di ricorso sollevati dai ricorrenti nei giudizi a quibus per l'annullamento degli atti impugnati e il cui accoglimento priverebbe di rilevanza le questioni. Il TAR del Lazio afferma la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in materia di impiego alle dipendenze dell'Autorita' garante delle comunicazioni richiamando la pronuncia della Corte di cassazione sezioni unite, ordinanza 23 giugno 2005, n. 13446, e la successiva evoluzione legislativa e giurisprudenziale. Sempre in via preliminare, il TAR ritiene che, ai fini dell'interesse ad agire dei ricorrenti e della rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale, non assuma rilievo assorbente - a differenza di quanto affermato dai ricorrenti nella memoria depositata in data 18 febbraio 2012 - la circostanza che la sezione III-quater del medesimo Tribunale amministrativo regionale con la sentenza 11 gennaio 2012, n. 226, abbia annullato l'elenco ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 del 30 settembre 2011, nella parte in cui inserisce anche l'AGCOM fra le predette Amministrazioni. Secondo il rimettente, tale annullamento non sarebbe rilevante perche' il legislatore ha operato un rinvio recettizio al provvedimento dell'ISTAT e da cio' deriverebbe che il suddetto annullamento non puo' dispiegare effetti sul provvedimento legificato Il TAR, sempre motivando in punto di rilevanza, ritiene infondato il motivo di ricorso che attiene alla presunta non applicabilita' all'Autorita' delle comunicazioni della disciplina del d.l. n. 78 del 2010. Il Collegio ritiene che la prova della volonta' del legislatore di includere anche l'AGCOM nel campo di applicazione degli artt. 9, commi 1, 2 e 21, e 12, commi 7 e 10, del d.l. n. 78 del 2010 si rinvenga: a) nel fatto che il legislatore quando ha menzionato espressamente le autorita' indipendenti (come, per l'appunto, nell'art. 6, commi 8, 9, 12, 13 e 14 del d.l. n. 78 del 2010) ha utilizzato la formula «incluse le autorita' indipendenti», cosi' limitandosi a specificare un dato - quale l'inclusione di tali enti nell'elenco ISTAT - chiaramente evincibile da una semplice lettura del predetto elenco;

  3. nel fatto che lo stesso legislatore, laddove ha inteso garantire la specialita' di determinati soggetti pubblici, ha introdotto una disciplina speciale in materia di contenimento della spesa, come ha fatto, ad esempio, con l'art. 3, comma 3, del medesimo decreto-legge, che riguarda soltanto la Banca d'Italia e non le altre autorita' indipendenti. Infine, a differenza di quanto affermato dai ricorrenti, non assumerebbe rilievo decisivo il parere del Consiglio di Stato, commissione speciale, 26 gennaio 2012, n. 385. In tale sede, infatti, il Consiglio di Stato - chiamato a chiarire l'applicabilita' dell'art. 6, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 all'AGCOM, sul presupposto che il sistema di finanziamento dell'Autorita' e' quasi interamente autonomo, essendo affidato al contributo versato dai soggetti regolati, mentre solo una minima ed irrilevante parte delle entrate e' a carico del bilancio dello Stato - dopo aver ribadito «il principio di corrispondenza tra gli oneri imposti agli operatori e i costi amministrativi sostenuti per l'esercizio dei compiti svolti dall'Autorita'», ha affermato che le somme ricavate da economie di gestione dall'Autorita' possono essere destinate al bilancio statale solo relativamente alla parte imputabile ai contributi ricevuti dallo Stato, ossia nella misura corrispondente al valore percentuale di tali contributi sul complesso delle entrate finanziarie dell'Autorita'. Secondo il rimettente, il parere citato confermerebbe ulteriormente l'applicabilita' delle norme di cui al d.l. n. 78 del 2010 all'AGCOM. 1.3.- Dopo aver evidenziato, ai fini della rilevanza, l'infondatezza dei motivi di ricorso proposti nell'ambito dei giudizi a quibus, il TAR motiva in ordine alla non manifesta infondatezza delle singole questioni di costituzionalita'. La prima, sollevata dal rimettente d'ufficio, e' relativa all'art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui introduce un contributo di solidarieta' per i dipendenti pubblici pari alla decurtazione del 5% dei trattamenti economici complessivi superiori a €

    90.000 e del 10% per i trattamenti economici complessivi superiori a €

    150.000. Secondo il rimettente la norma violerebbe gli artt. 3 e 53, Cost., poiche', colpendo la sola categoria dei dipendenti pubblici, si porrebbe in contrasto con il principio di universalita' dell'imposizione a parita' di reddito, creando un effetto discriminatorio, reso evidente dalla diversa disciplina riservata al contributo di solidarieta', oltre i 300.000 euro di reddito, previsto per gli altri cittadini, il quale, sebbene giustificato dalla medesima ratio, prevedrebbe una soglia superiore, un'aliquota inferiore e la deducibilita' dal reddito complessivo. In via subordinata, il rimettente solleva questione di costituzionalita' anche con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. in quanto, rideterminando «in senso ablativo un trattamento economico gia' acquisito alla sfera del pubblico dipendente sub specie di diritto soggettivo», inciderebbe in pejus sullo status economico dei lavoratori, alterando quel sinallagma che e' il fondamento dei rapporti di durata ed, in particolare, proprio dei rapporti di lavoro, trasmodando in un regolamento irrazionale con riguardo a situazioni fondate su leggi precedenti e cosi' frustrando il principio del legittimo affidamento, da intendersi quale elemento costitutivo dello Stato di diritto. Il TAR del Lazio ritiene violato anche l'art. 42 Cost. perche', una volta che fosse esclusa la natura tributaria del prelievo dovrebbe necessariamente riconoscersi la sua natura sostanzialmente espropriativa, dal momento che verrebbe a costituire una vera e propria ablazione di redditi formanti oggetto di diritti quesiti, senza alcuna indennita', attraverso una norma-provvedimento priva della fase del procedimento e senza neanche la partecipazione degli interessati, cui e' negato il diritto di interloquire sulla...

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