n. 4 SENTENZA 15 - 23 gennaio 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-18 febbraio 2013, depositato in cancelleria il 19 febbraio 2013 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2013. Udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 14-18 febbraio 2013 e depositato il 19 febbraio 2013, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) e all'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). 1.1.- Assume il ricorrente che l'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2012, nella parte in cui stabilisce che ai direttori generali che decadono dall'incarico viene corrisposto il compenso onnicomprensivo dovuto in caso di cessazione anticipata dell'incarico, si porrebbe in contrasto con l'art. 1, comma 6, del d.P.C.m. n. 502 del 1995, secondo il quale «Nulla e' dovuto, a titolo di indennita' di recesso, al direttore generale nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonche' per dimissioni». Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva inoltre che la norma regionale censurata, introducendo un trattamento economico di favore nei confronti della predetta figura di direttore generale, in netto contrasto con quanto dispone la disciplina dettata dal legislatore statale, comporterebbe inevitabilmente una maggiore spesa priva di copertura finanziaria, con conseguente violazione dell'art. 81 Cost. A tale proposito il ricorrente osserva che l'assoluta mancanza di ogni indicazione, che consenta di individuare le modalita' di copertura degli oneri connessi alla citata disposizione regionale, riferiti ad una spesa collegata all'attribuzione di un vero e proprio diritto soggettivo in capo ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL) decaduti...

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