n. 55 SENTENZA 24 - 27 marzo 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 30 novembre 2011 (doc. IV-quater n. 6), che ha dichiarato l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse da Raffaele (detto Lino) Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano, con ricorso notificato il 5 marzo 2013, depositato in cancelleria il 20 marzo 2013 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2012, fase di merito. Udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 2014 il Giudice relatore Sabino Cassese;

udito l'avvocato Tommaso Edoardo Frosini per il Senato della Repubblica. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso del 30 luglio 2012, depositato in cancelleria il 3 agosto 2012, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica di affermare, con deliberazione del 30 novembre 2011 (doc. IV-quater n. 6), che le dichiarazioni rese da Raffaele (detto Lino) Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli - per le quali pende procedimento penale - concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, come tali insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e di annullare conseguentemente la predetta deliberazione del Senato. Il ricorrente espone che pende innanzi ad esso un procedimento penale nei confronti di Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli artt. 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), in riferimento all'articolo «Criticare la magistratura e' un reato», pubblicato sul settimanale "Panorama" il 14 settembre 2006, con il quale l'imputato avrebbe offeso l'onore e la reputazione professionale di Gian Carlo Caselli, magistrato, gia' Procutatore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Secondo il capo di imputazione, il parlamentare, nell'articolo, in riferimento all'episodio del decesso del magistrato Luigi Lombardini, aveva accusato il Procuratore Caselli: «di essere andati in cinque ad interrogare un magistrato, occupando militarmente il Palazzo di giustizia di Cagliari e interrogando l'indiziato a turno per sei ore, con modalita' analoghe a quelle degli uffici di polizia nei film americani sui gangster»;

di aver predisposto e deciso tutto a Palermo, prima di partire per Cagliari, perquisizione, arresto, a prescindere dalle risultanze dell'interrogatorio

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di avere, riportando le frasi dell'allora procuratore generale Pintus, compiuto una vera aggressione nei confronti del dott Lombardini, "massacrandolo"

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di aver aperto da anni la caccia negli uffici giudiziari di Cagliari

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di essere stato smentito (in qualita' di parte civile) da diverse sentenze di vari organi giudiziari, compresa la Cassazione, emesse nei confronti dell'allora Procuratore generale di Cagliari, Pintus, e altri, sentenza in cui decisiva sarebbe stata l'esibizione di quel foglio di carta (decreto di perquisizione) imbrattato di sangue che Lombardini stringeva nella mano sinistra

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di aver ispirato la propria condotta, nella vicenda Lombardini, a motivi esclusivamente politici

. Cio' premesso in fatto, il giudice ricorrente osserva, in via preliminare, che «la notizia di reato non appare infondata», atteso che le affermazioni contenute nell'articolo, nel...

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