n. 50 SENTENZA 10 - 14 marzo 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), promossi dal Tribunale di Salerno con ordinanza del 29 marzo 2012, dal Tribunale di Palermo con ordinanza del 15 novembre 2012, dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 15 gennaio 2013, dal Tribunale di Genova con ordinanza del 30 gennaio 2013 e dal Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia con ordinanza del 7 maggio 2013, rispettivamente iscritte al n. 206 del registro ordinanze 2012 e ai numeri 49, 78, 169 e 225 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2012 e numeri 12, 17, 29 e 43, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Paolo Grossi. Ritenuto in fatto 1.- Il Tribunale di Salerno solleva - in riferimento agli artt. 3, 42, 55 e 76 della Costituzione, nonche' in relazione agli artt. 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). Premette il giudice a quo di essere stato investito da una domanda con la quale la locatrice di un immobile destinato ad uso abitativo ha convenuto in giudizio la conduttrice per la convalida dello sfratto per morosita' intimato alla medesima;

domanda alla quale l'intimata si era opposta deducendo che il contratto di locazione, in vigore dal 1° febbraio 2011, era stato registrato in ritardo a cura della stessa conduttrice in data 5 ottobre 2011. Conseguentemente, a norma dell'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011, il canone da lei dovuto era pari ad euro 223,80 mensili - di gran lunga inferiore a quello convenuto in euro 950 mensili - a far data dal bimestre ottobre-novembre 2011, mentre per i mesi precedenti non era dovuto alcun canone, in quanto il contratto non registrato doveva considerarsi nullo. L'intimante, a sua volta, chiedeva disapplicarsi l'evocata normativa per manifesta illegittimita', chiedendo altresi' l'emissione di ordinanza provvisoria di rilascio. A fronte dei petita prospettati dalle parti, il Tribunale rileva che la normativa posta a base della controversia presenti numerosi profili di illegittimita' costituzionale. Sussisterebbe, infatti, anzitutto, un difetto di delega, in quanto la richiamata legge-delega n. 42 del 2009 non conterrebbe criteri direttivi che possano giustificare l'adozione, in sede di legislazione delegata, delle sanzioni oggetto di censura. Peraltro, sostituendosi il canone pattuito con la irrisoria misura stabilita ex lege, si determinerebbe una riduzione del gettito fiscale IRPEF, in contrasto con gli obiettivi tracciati dalla stessa legge di delegazione. Si creerebbe, al tempo stesso, un'irragionevole disparita' di trattamento tra conduttore e locatore, dal momento che - pur incombendo l'obbligo di registrazione del contratto su entrambi - la sanzione sarebbe inflitta soltanto al locatore, mentre il conduttore beneficerebbe di una riduzione del canone. Sarebbero violati anche gli artt. 55 e 42 Cost., in quanto le sanzioni fiscali non possono comprimere oltre ogni limite il diritto di proprieta' attraverso misure che, come quelle previste dalla normativa impugnata, si presentano sproporzionate e limitative della autonomia contrattuale, per di piu' in assenza di un interesse pubblico, dal momento che dopo l'avvenuta registrazione tardiva del contratto, e' gia' stato effettuato il pagamento della sovraimposta dovuta per il ritardo. La norma censurata, infatti, manterrebbe in vita un contratto che il locatore non avrebbe mai sottoscritto a quelle condizioni, costringendolo a sopportare un canone irrisorio per la potenziale durata di otto anni (quattro piu' quattro). Il tutto in evidente contrasto con l'art. 1419 del codice civile, a norma del quale la nullita' parziale non travolge l'intero contratto solo se risulti che i contraenti lo avrebbero comunque concluso anche senza la parte nulla: evenienza, questa, che evidentemente non ricorre. 2.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile e comunque infondata la proposta questione. A proposito del preteso difetto di delega, l'Avvocatura sottolinea come il disegno tracciato dalla legge n. 42 del 2009 fosse orientato verso l'approntamento di «piu' stringenti strumenti di contrasto all'evasione»: il che, specie nel quadro di un complessivo riassetto della materia e del coinvolgimento degli enti locali, non puo' non comprendere anche «la conseguente correlata possibilita' di determinare le sanzioni conseguenti all'inadempimento fiscale». Si sottolinea anche come la materia delle locazioni sia tra quelle piu' esposte all'evasione fiscale, considerata la diffusa prassi delle cosiddette locazioni "in nero". In tale prospettiva si giustifica il regime di favore per il locatore, attraverso la previsione della cosiddetta cedolare secca. Il locatore puo', infatti, optare, all'atto della stipula del contratto, o per il regime ordinario o per l'applicazione di una aliquota fissa del 21% sul canone, sostitutivo anche della imposta di registro e di bollo. Meccanismo, questo, che, in presenza di redditi alti, comporta un beneficio fiscale, con correlativa diminuzione del gettito per lo Stato, compensato, pero', dalla emersione dell'evasione. Con le previsioni oggetto di censura, il legislatore - adottando la politica del conflitto di interessi tra le parti, cosicche' l'interesse all'evasione dell'una sia compensato dall'opposto interesse dell'altra - ha inteso premiare il conduttore in modo tale da indurre il locatore ad effettuare tempestivamente la registrazione del contratto e a non mantenere il rapporto "al nero". Si tratterebbe, dunque, di un meccanismo particolarmente severo, ma che adempie alle sue funzioni, come sarebbe dimostrato proprio dal caso di specie. La disciplina in esame sarebbe efficace, funzionale agli interessi del fisco, e non irragionevole. Il parametro dell'art. 55...

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