N. 58 SENTENZA 7 - 19 marzo 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, ha pronunciato la seguente

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 335 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Nola in composizione monocratica, con l'ordinanza in epigrafe.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2012.

Il Presidente: Quaranta Il Redattore: Lattanzi Il Cancelliere: Melatti Depositata in cancelleria il 19 marzo 2012.

Il direttore della cancelleria: Melatti

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 335 del codice penale, promosso dal Tribunale di Nola in composizione monocratica nel procedimento penale a carico di S.I., con ordinanza del 1° giugno 2011, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale di Nola in composizione monocratica, con ordinanza emessa il 1° giugno 2011 (r.o. n. 212 del 2011), ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 335 del codice penale 'limitatamente ai casi in cui punisce penalmente la colposa agevolazione della sottrazione da parte di un custode che, se avesse compiuto dolosamente e direttamente la medesima sottrazione, non sarebbe andato incontro ad alcuna sanzione penale per avvenuta depenalizzazione della relativa condotta'.

Il giudice a quo premette di essere investito del procedimento penale a carico di una persona imputata del delitto di cui all'art.

335 cod. pen. perche' non avrebbe esercitato la dovuta diligenza per evitare la sottrazione di un'autovettura di cui, in seguito a un sequestro amministrativo, era stata nominata custode. Gli agenti della Polizia di Stato - prosegue il rimettente - avevano notato l'autovettura che ostruiva una strada e, dai controlli effettuati, era emerso che la stessa risultava sottoposta a sequestro amministrativo, con affidamento in custodia all'imputato. Poco dopo, si era presentata presso l'ufficio di polizia la sorella, che aveva riferito di avere dovuto utilizzare l'autovettura di proprieta' del fratello per gravi motivi familiari.

Il tribunale rimettente ricostruisce i diversi orientamenti della giurisprudenza della Corte di cassazione delineatisi fino alla sentenza delle sezioni unite del 28 ottobre 2010 (depositata il 21 gennaio 2011), n. 1963, secondo cui la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507), integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro previsto dall'art. 334 cod. pen., in quanto la prima norma ha carattere di specialita' rispetto alla seconda, ai sensi dell'art.

9 della legge 24...

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