N. 97 SENTENZA 21 - 24 marzo 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO.

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 22 febbraio 2000 relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on.

Costantino Belluscio nei confronti del dott. Salvatore Senese, promosso dalla Corte suprema di cassazione, prima sezione civile, con ricorso notificato il 3 marzo 2010, depositato in cancelleria il 16 marzo 2010 ed iscritto al n. 10 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di merito.

Visti l'atto di costituzione della Camera dei deputati, nonche' l'atto di intervento di Salvatore Senese;

Udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 2010 il Giudice relatore Paolo Grossi;

Uditi gli avvocati Giuseppe Zupo e Giuseppina Bevivino per Salvatore Senese e Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto 1. - Con 'ordinanza interlocutoria' del 17 marzo 2009, la Corte di cassazione ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla delibera della Camera dei deputati del 22 febbraio 2000 con la quale l'Assemblea ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i quali e' in corso il procedimento di cui al doc. IV-quater, n.

111, concernono opinioni espresse dall'onorevole Costantino Belluscio, deputato all'epoca dei fatti, nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione.

La Corte premette che il dott. Salvatore Senese, magistrato all'epoca dei fatti componente del Consiglio superiore della magistratura, proponeva querela nei confronti dell'allora deputato Costantino Belluscio per aver pubblicato, tra l'agosto ed il novembre 1982, tre articoli sul periodico Ordine Pubblico, rispettivamente dal titolo 'Prima compagni e poi giudici', 'Polizia? No, grazie' e 'Ma quale giustizia...', e successivamente sui quotidiani L'Umanita' e Ragionamenti, nei quali, riportando in modo alterato le affermazioni contenute in un suo scritto pubblicato sul volume 'Crisi istituzionale e rinnovamento della giustizia', aveva lasciato trasparire una posizione del medesimo querelante di favore e sostegno a gruppi eversivi e terroristici, con grave lesione della sua immagine di magistrato. In particolare, il Belluscio aveva riportato una frase del Senese 'Il (nostro) disprezzo per le istituzioni e' ormai entrato in molte coscienze democratiche', inserendovi l'aggettivo nostro non esistente nel testo originale, in tal modo attribuendo al querelante un atteggiamento di disprezzo verso le istituzioni. Aveva inoltre trasformato la sua attenzione verso le lotte sociali 'non eversive, non violente e nemmeno illegali' nella esaltazione di 'forme di violenza che si erano espresse in scioperi selvaggi, in occupazione di case, nella spesa proletaria, nell'autoriduzione di tariffe, cioe' in pratica i primi fuochi di guerriglia'. Aveva ancora commentato in uno degli articoli 'Che cosa significa tutto cio', se non una copertura, ammantata da motivazioni sociologiche, del fenomeno terroristico? Le Brigate Rosse hanno forse una filosofia diversa alla base delle loro gesta?', omettendo di riportare la netta e non rituale condanna del terrorismo e della violenza politica che l'esponente aveva ribadito nel suo scritto.

Negata nel 1987 l'autorizzazione a procedere - all'epoca prevista - da parte della Camera dei deputati, il procedimento, prima sospeso, veniva ripreso una volta esaurito il mandato parlamentare del Belluscio e veniva definito con sentenza della Corte di cassazione del 3 giugno 1993, la quale dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di diffamazione. Il Senese proponeva, quindi, domanda di risarcimento del danno in sede civile e il Tribunale di Roma, con sentenza del 4 aprile 2000, respingeva la domanda stessa.

Proposto appello, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 29 settembre 2003, in parziale riforma della decisione impugnata, respingeva la domanda di risarcimento, ma in virtu' di una diversa motivazione, assumendo a base di essa la circostanza che la Camera dei deputati, con delibera del 22 febbraio 2000 - prodotta dal Belluscio costituendosi in appello - aveva deliberato la insindacabilita' delle opinioni espresse dal parlamentare negli scritti oggetto di causa. La Corte territoriale, in particolare, disattendeva la richiesta dell'appellante di sollevare conflitto di attribuzione, reputando condivisibili i motivi indicati nella delibera, non assumendo rilievo la circostanza che nella interrogazione parlamentare del Belluscio, menzionata nella delibera stessa, non fosse riportato il nome del Senese o di altri esponenti della corrente associativa della magistratura cui il medesimo apparteneva e sulla quale il parlamentare aveva espresso una opinione fortemente critica. Avverso la sentenza di appello il Senese ha proposto ricorso per cassazione, contestando la sussistenza del nesso funzionale tra attivita' parlamentare e contenuto degli articoli contestati, e denunciando, quindi, violazione degli artt. 68, primo comma, 24, 111, sesto comma, e 134 Cost., nonche' violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e omessa motivazione.

La Corte di cassazione, reputa, al...

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