N. 88 SENTENZA 7 - 11 marzo 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 8, comma 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n.

5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli-Venezia Giulia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-23 aprile 2010, depositato in cancelleria il 27 aprile 2010 ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2010.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano, sostituito per la redazione della sentenza dal Giudice Ugo De Siervo;

uditi l'avvocato dello Stato Diego Giordano per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 23 aprile 2010 e depositato il successivo 27 aprile (iscritto al reg. ric. n. 63 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 6 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, nonche' all'art. 37, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e alla legge 15 febbraio 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli-Venezia Giulia).

Il ricorrente premette che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha emanato la legge regionale in esame in attuazione dell'art. 9 Cost., al fine di promuovere e sostenere 'la valorizzazione culturale e la conoscenza dei dialetti di origine veneta parlati nel territorio regionale, elencati nel successivo articolo 2'. L'impugnata disposizione, a sua volta, stabilisce che 'la Regione sostiene gli enti locali e i soggetti pubblici e privati che operano nei settori della cultura, dello sport, dell'economia e del sociale per l'utilizzo di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti di cui all'articolo 2'.

  1. - Il ricorrente ricorda che, a livello nazionale, e' stata adottata la legge n. 482 del 1999, che all'art. 2, comma 1, recita:

    'In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il, francese, il franco provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo'; cio' mentre all'art 3 di questa legge individua i territori nei quali si applicano le disposizioni a tutela delle sopra citate minoranze linguistiche. Sempre in questa legge l'art. 10 prevede che 'nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali'.

  2. - Cio' premesso, l'Avvocatura generale dello Stato sottolinea come, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la tutela delle minoranze linguistiche costituisce un principio fondamentale della Costituzione, da preservare in particolare alla luce 'del principio pluralistico' riconosciuto dall'art. 2 Cost., oltre che 'del principio di eguaglianza' ex art. 3 Cost. La stessa giurisprudenza riconosce come il legislatore statale abbia inteso, altresi', valorizzare, accanto alle culture minoritarie, il patrimonio culturale ed artistico della lingua italiana (sentenza n.

    159 del 2009).

  3. - Alla luce di quanto sopra ricordato - prosegue il ricorrente - la denunciata previsione legislativa regionale si porrebbe chiaramente in contrasto con l'art. 10 della legge n. 482 del 1999, il quale consente l'adozione di toponimi solo per quelle minoranze linguistiche previste dall'art. 2 della stessa legge per i residenti nei territori indicati dal successivo art. 3, nel cui ambito non rientrano i dialetti elencati nell'art. 2 della legge reg. n. 5 del 2010 in esame.

    Infatti, le lingue minoritarie di cui alla legge n. 482 del 1999 devono distinguersi sia dai c.d. 'dialetti' (ovvero 'idiomi' territorialmente caratterizzati), sia dal 'vernacolo' (quale modo di parlare limitato ad una precisa zona geografica ed usato specificamente dal popolo).

    4.1. - Inoltre, l'art. 18 della legge n. 482 del 1999 prevede, al comma 1, che le Regioni a Statuto speciale possono introdurre le disposizioni piu' favorevoli previste dalla legge statale in oggetto solo attraverso 'norme di attuazione dei rispettivi statuti', mentre non si autorizza il legislatore regionale ad introdurre norme che vengano a derogare ai principi stabiliti dalla legge n. 482 del 1999 (cosi' la gia' ricordata sentenza n. 159 del 2009).

    Per l'Avvocatura dello Stato, il legislatore regionale avrebbe travalicato le sue competenze regionali, prevedendo in materia di toponomastica (peraltro attraverso una disposizione che non costituisce norma di attuazione dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia) una tutela piu' ampia di quella stabilita dal legislatore...

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