N. 82 SENTENZA 7 - 11 marzo 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 12 febbraio 2009, relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art.

68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Giorgio Stracquadanio nei confronti del dott. Giuseppe De Michelis di Slonghello, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze con ricorso notificato il 17 luglio 2010, depositato in cancelleria l'11 agosto 2010 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di merito.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi;

Udito l'avvocato Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso del 10 dicembre 2009, pervenuto alla Corte il 4 gennaio 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento alla deliberazione assunta dalla Assemblea il 12 febbraio 2009, con la quale e' stato stabilito che le dichiarazioni rese dal senatore Giorgio Stracquadanio, oggetto di querela proposta dal dott. Giuseppe De Michelis di Slonghello, costituivano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadevano, pertanto, nella ipotesi di immunita' di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Ha premesso, in fatto, il Giudice ricorrente che, con la anzidetta querela, presentata il 14 ottobre 2006, il dott. De Michelis di Slonghello, gia' Ambasciatore della Repubblica, lamentava il fatto che il senatore Stracquadanio, nel libro 'Le mani rosse sull'Italia', posto in vendita come supplemento al quotidiano 'Libero' e diffuso anche tramite Internet, al capitolo 4, dal medesimo redatto, intitolato 'Il depistaggio', nel paragrafo dal titolo 'Le spie sovietiche e i loro compiti', aveva inserito il suo nome tra le spie assoldate in Italia dal KGB e che tale notizia sarebbe stata tratta dal noto dossier Mitrokin, dove la sua persona sarebbe individuabile con il nome in codice 'List' al report '54'.

Identificazione, questa, che, secondo il querelante, rappresenterebbe circostanza non vera e comunque non accertata, come emergerebbe da vari documenti allegati alla querela e come gia' emerso in sede di accertamento definitivo da parte della autorita' giudiziaria italiana. Sulla base di tali atti veniva esercitata l'azione penale, con richiesta di rinvio a giudizio, per il reato di diffamazione aggravata col mezzo della stampa, nei confronti del senatore Stracquadanio, nonche' del direttore del quotidiano 'Libero',

Alessandro Sallusti, e dei curatori della collana cui il libro appartiene, onorevole Renato Brunetta (autore dell'introduzione del libro) e Vittorio Feltri (autore della prefazione). Nei confronti del senatore Stracquadanio e dell'onorevole Brunetta veniva disposta la separazione dei rispettivi procedimenti, in attesa delle determinazioni della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari del Senato della Repubblica, nonche' della Commissione giuridica del Parlamento Europeo, avendo entrambi i parlamentari invocato l'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Dopo aver sottolineato la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' del ricorso per conflitto, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, e rammentati i principi ivi enunciati in tema di garanzia di immunita' sancita dall'art. 68, primo comma,

Cost. - in particolare laddove si e' affermato che le opinioni espresse e gli atti compiuti dai parlamentari 'siano identificabili come espressione dell'esercizio funzionale, a tanto non essendo sufficiente ne' la comunanza di argomenti, ne' il mero contesto politico cui possano riferirsi' -; e dopo aver manifestato l'intento 'di sollevare conflitto di attribuzione quanto meno al fine di togliere ogni dubbio sulla sussistenza o meno del nesso funzionale tra dichiarazioni e attivita' parlamentare', il ricorrente sottolinea come il caso di specie presenti 'alcune peculiarita''.

Nel segnalare, infatti, come lo scritto del quale il querelante si duole sia basato sulle valutazioni di attendibilita' del dossier Mitrokin rassegnate nella relazione di maggioranza della apposita Commissione parlamentare - ben diversa essendo stata la valutazione conclusiva della relazione di minoranza -, rileva il ricorrente come nella specie 'l'avere indicato il querelante tra le spie e' un fatto che non puo' essere considerato alla stregua di una opinione espressa nell'esercizio delle funzioni di parlamentare; si tratta di attribuire ad un Ambasciatore una attivita' ed una qualifica assolutamente indegna oltre che penalmente rilevante'. Si domanda, quindi, 'se, di fronte a un si' forte attentato al bene della dignita' personale, l'immunita' parlamentare sia o no preminente anche di fronte a notizie non vere e comunque non dimostrate (allo stato del procedimento) come vere'.

Ripercorsa, quindi, la gamma delle acquisizioni inerenti la vicenda oggetto di querela, e analizzata dettagliatamente la portata dei rilievi svolti nel parere rassegnato alla Assemblea dalla Giunta delle elezioni e delle immunita' del Senato della Repubblica, il Giudice ricorrente sottolinea come, nella vicenda oggetto del procedimento, non sia ravvisabile alcun nesso funzionale 'tra la funzione di parlamentare del senatore Stracquadanio e l'attribuzione di un fatto determinato (essere una spia al servizio del KGB) a un funzionario pubblico con attivita' diplomatica si' rilevante', come quella svolta dal querelante ad Algeri, ne' sarebbe comprensibile quale possa essere 'l'opinione espressa', giacche' nel caso in esame 'non si tratta neppure di un soggetto che svolge attivita' politica ma di un funzionario ormai in pensione'. La circostanza, poi, pure dedotta dalla Giunta, che il riferimento al De Michelis possa intendersi come attivita' divulgativa dei risultati raggiunti...

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