n. 299 SENTENZA 2 - 11 dicembre 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 (Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-21 febbraio 2013, depositato in cancelleria il 26 febbraio 2013 ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2013. Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l'avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini per la Regione Abruzzo. Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 19-21 febbraio 2013 e depositato il 26 febbraio 2013, iscritto al reg. ric. n. 29 del 2013, ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 (Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo) per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 1.1.- L'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012 prevede che «La Regione per il raggiungimento delle finalita' di cui alla legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo) finanzia gli interventi ivi previsti per complessivi 5,5 milioni di euro». L'art. 2 della medesima legge - erroneamente indicato dal ricorrente nella versione precedente alla sostituzione operata dall'art. 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 4 febbraio 2013, n. 5 (Riconoscimento dell'alto valore culturale del concorso letterario internazionale di narrativa "Citta' di Penne-Mosca" e del Centro di Documentazione per le Tradizioni Popolari "A.M. Di Nola" di Cocullo. Adesione della Regione Abruzzo all'Associazione "Formez P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.". Modifica alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 e legge regionale 28 dicembre 2012, n. 69 e modifica all'art. 63 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1), entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e dunque antecedentemente al promovimento dell'odierno giudizio - dispone che «1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 e' autorizzata per l'anno 2013 la riprogrammazione delle risorse vincolate relative al capitolo di spesa U.P.B. 05.02.010 - 292361 denominato "Interventi per funzioni trasferite dal D.Lgs. n. 112/98 in materia di ambiente - D.P.C.M. 22 dicembre 2000" per l'importo complessivo di euro 5,5 milioni. 2. La riprogrammazione di cui al comma 1 e' effettuata mediante riduzione del fondo di riserva per la riassegnazione delle economie vincolate apportando al bilancio di previsione dell'esercizio 2013 le seguenti variazioni in termini di cassa e competenza:

  1. UPB 15.01.003 capitolo di spesa 326000 denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" in diminuzione di euro 5,5 milioni;

  2. UPB 06.02.004 capitolo di spesa 242422 denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8 novembre 2001, n. 57" in aumento di euro 5,5 milioni». Gli artt. 1 e 2 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012, nella misura in cui dispongono il finanziamento dell'attivita' di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo, sarebbero contrastanti con i principi comunitari, che regolano il mercato interno e che si pongono quali vincoli per l'azione legislativa delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. 1.2.- In particolare, il Presidente del Consiglio afferma che il finanziamento previsto dalle norme regionali impugnate, poiche' non e' stato previamente sottoposto all'autorizzazione della Commissione europea, sarebbe incompatibile con gli artt. 107 e 108 TFUE. Rileva in proposito che gli investimenti occorrenti al miglioramento della capacita' dello scalo abruzzese rientrano nella competenza del gestore aeroportuale Societa' abruzzese gestione aeroporto (SAGA) s.p.a., che agisce sul mercato come qualunque altro operatore economico, essendo tenuta a rispettare il programma di miglioramento dell'infrastruttura aeroportuale secondo le regole stabilite dalla convenzione di concessione. A giudizio del ricorrente, il finanziamento contemplato dalle norme censurate, tenuto conto del suo rilevante ammontare, sarebbe incompatibile con il mercato interno, in quanto erogato mediante risorse pubbliche e capace di favorire una determinata impresa privata su un mercato rilevante per l'Unione europea, attesa la natura di scalo internazionale assegnata all'aeroporto di Pescara, destinatario del finanziamento. Conseguentemente, l'attuazione delle norme censurate avrebbe l'effetto di falsare la concorrenza in un settore che e' stato oggetto di numerosi interventi di armonizzazione da parte del legislatore comunitario. Conclude il Presidente del Consiglio che sussisterebbero nella fattispecie tutti gli elementi costitutivi dell'aiuto di Stato, cosi' come individuati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (si citano le sentenze n. 185 del 2011 e n. 18 del 2013). 1.3.- Alla stregua di queste considerazioni si afferma inoltre che le norme regionali impugnate contrasterebbero con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di «tutela della concorrenza». 2.- Con memoria depositata il 2 aprile 2013 si e' costituita in giudizio la Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore, eccependo l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio. 2.1.- Innanzitutto, la resistente, in ordine all'asserita illegittimita' degli artt. 1 e 2 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012 per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., osserva che con la disciplina in esame la Regione Abruzzo ha disposto il rifinanziamento della legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo) al fine di svolgere le funzioni previste dalla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale) per lo sviluppo del turismo e raggiungere gli obiettivi individuati nella legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale) relativamente ai servizi pubblici di trasporto aereo. La Regione Abruzzo ricorda a tale proposito che in piu' di un'occasione la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che le attivita' rientranti sotto la responsabilita' dello Stato nell'esercizio dei suoi poteri pubblici non sono di natura economica e non sono soggette all'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato. A titolo esemplificativo si annoverano le risorse pubbliche impiegate per la sicurezza, per il controllo del traffico aereo, per la polizia e per le dogane. Di conseguenza, non sarebbe sufficiente, ai fini dell'integrazione della censura avanzata, affermare in astratto che la legge in oggetto implichi la sussistenza di misure consistenti in aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107 TFUE, facendone scaturire il conseguente obbligo di preventiva notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, TFUE. La resistente richiama quanto affermato dalla Corte costituzionale, secondo la quale «e' inammissibile, per la genericita' dei termini in cui e' stata formulata», la questione di legittimita' costituzionale di una norma recata da una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, promossa in relazione all'art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 107 e 108 TFUE, in quanto «il ricorrente si e' limitato a sostenere soltanto che il contributo in questione consisterebbe in un vantaggio per alcuni soggetti qualificabili come "imprese", senza dedurre alcun riferimento agli altri elementi che possano consentire di ritenere integrabile la nozione di aiuto di Stato vietato dal Trattato, pur nei limiti della competenza attribuita al giudice nazionale e, per esso, alla Corte costituzionale, nella sua posizione di giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia in un giudizio di legittimita' costituzionale in via principale» (sentenza n. 185 del 2011). Inoltre, la Regione Abruzzo ricorda che, secondo la Commissione europea...

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