N. 108 SENTENZA 23 marzo 2011 - 1 aprile 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, 'Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all'art. 11 della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 42', promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-26 aprile 2010, depositato in cancelleria il 28 aprile 2010 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2010.

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2011 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Udito l'avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso depositato in cancelleria il 28 aprile 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento agli artt. 3, 97, 117 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, 'Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all'art. 11 della legge reg. 30 dicembre 2009, n.

42'.

  1. - L'art. 1, comma 3, prevede che 'i lavoratori dipendenti delle Comunita' montane che, all'entrata in vigore della impugnata legge regionale, prestano servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, possono essere trasferiti ed inquadrati negli Enti o azienda pubbliche utilizzatrici'. Secondo il Presidente del Consiglio, tale disposizione, nella parte in cui non circoscrive la sua stessa efficacia ai soli dipendenti a tempo indeterminato, introduce una generalizzata modalita' di inquadramento riservato, in violazione del principio del concorso pubblico e dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    2.1. - Il Presidente del Consiglio censura poi l'art. 13 della legge reg. n. 8 del 2010, il quale, al comma 1, in materia di lavoro precario, dispone la trasformazione, da tempo determinato a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro dei lavoratori dei servizi irrigui degli impianti a fune di Camigliatello Silano, Lorica e Ciricilla e degli addetti ai servizi istituzionali e, al comma 2, prevede l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario dell'ARSSA, disponendo che, nelle more, 'i contratti in essere vengono prorogati fino all'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato'. Secondo il ricorrente, anche tale disposizione, prevedendo forme di assunzione a tempo indeterminato in assenza di concorso, viola il principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost.

    2.2. - Il ricorrente censura poi i commi 1 e 3 dell'art. 15 della legge reg. n. 8 del 2010. Entrambe tali disposizioni - prevedendo, il primo la trasformazione dei contratti part-time del personale ex LSU/LPU [lavori socialmente utili/lavori di pubblica utilita'] in rapporti lavoro full-time e il secondo le procedure finalizzate alla progressione di carriera mediante selezione interna - non sarebbero in linea con la normativa statale vigente e, in particolare, con l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) e con l'art. 76, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133, che impone agli Enti pubblici una rigorosa programmazione di spesa per il personale e fissa, per tale tipologia di spesa, una disciplina vincolistica. In tal modo, la norma violerebbe l'art. 117, comma 3, Cost., costituendo le norme statali interposte principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    2.2.1. - Il solo comma 1, poi, secondo il ricorrente, si porrebbe anche in contrasto con il Titolo III (da art. 40 e ss.) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di cui all'art.

    117, comma 2, lettera l), Cost.

    2.2.2. - D'altro canto, il comma 3, introducendo meccanismi di progressione di carriera mediante selezione interna, si porrebbe in contrasto con l'art. 24 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e con l'art. 5 della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti) e violerebbe, al contempo, i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

    2.3. - Analoga censura e' sollevata anche con riferimento all'art. 15, comma 5, della legge reg. n. 8 del 2010, il quale, disponendo che la Giunta regionale e' autorizzata a stabilizzare, su espressa domanda degli interessati, le unita' LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che...

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