n. 1 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 10 gennaio 2014 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (CF 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e' domiciliato (per il ricevimento degli atti: fax: 06.96.51.40.00;

PEC: ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it), in virtu' della delibera del Consiglio dei ministri in data 13 dicembre 2013 che si versa in atti;

Contro la Regione Sardegna, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore;

Avverso la delibera della Giunta Regionale Sardegna n. 45/2 del 25 ottobre 2013 concernente «L. R. 23 ottobre 2009, n. 4, art. 11 - Piano Paesaggistico regionale della Sardegna, primo ambito omogeneo costiero, approvato con la delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006 - Aggiornamento e Revisione - Approvazione preliminare», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 49, Parti I e II, del 31 ottobre 2013, per la declaratoria della non spettanza alla Regione Sardegna dei poteri ivi esercitati, e per il conseguente annullamento della delibera, per essere la stessa invasiva dei poteri dello Stato, e, specificamente, per contrasto: con l'art. 3 dello Statuto Speciale della Regione Sardegna e con le Disposizioni di Attuazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480;

con gli artt. 9, 117, comma 2, lett. s) e 118 della Costituzione;

con gli artt. 135, 143 e 156 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) quali norme interposte. Fatto Come in epigrafe illustrato, con la delibera n. 45/2 del 25 ottobre 2013 la Giunta Regionale della Sardegna ha approvato in via preliminare (ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 4/2009: «Aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico regionale») l'aggiornamento del Piano Paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo - gia' a suo tempo approvato con Delibera n. 36/7 del 5 settembre 2006. Prima dell'adozione dell'atto la cui costituzionalita' oggi si contesta con il presente ricorso, Stato e Regione Sardegna avevano operato di comune accordo, nell'ottica di una leale collaborazione, in esecuzione di due Protocolli d'intesa (22 marzo 2011 e 16 maggio 2013, per la ricognizione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico), nonche' in ottemperanza alle previsioni del Disciplinare tecnico sottoscritto in data 1° marzo 2013 in attuazione del precedente Protocollo d'intesa del 19 febbraio 2007 finalizzato allo svolgimento dell'attivita' di verifica e adeguamento del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo, e di completamento della pianificazione paesaggistica regionale mediante il piano paesaggistico regionale - secondo ambito omogeneo. Interrompendo tale collaborazione, il Piano e' stato invece oggi adottato dalla Regione sul presupposto che la materia del paesaggio appartiene alla potesta' legislativa esclusiva della Regione ed alle sue competenze amministrative. Tanto, sulla base della previsione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. f) dello Statuto della Regione (L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3), che contempla la materia «edilizia ed urbanistica» tra quelle di competenza legislativa regionale;

e nel D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 («Nuove norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Sardegna») che, all'art. 6 - nel trasferire alcune competenze statali alla Regione - dispone che «il trasferimento ... riguarda altresi' la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. La Regione potra' avvalersi, per la redazione dei predetti piani, della collaborazione degli orgali statali preposti alla tutela delle...

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