LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2012, n. 8 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria).

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/I-II del 18 dicembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sviluppo del territorio 1. La Regione promuove un progetto finalizzato al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio regionale anche attraverso iniziative promosse in collaborazione con altri enti pubblici, societa' da essi controllate, fondi pensione territoriali, soggetti autorizzati all'esercizio del credito e altri soggetti istituzionali. 2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione, di intesa con le Province, concorre alla promozione ed al sostegno di fondi che perseguano lo sviluppo del territorio di ciascuna Provincia. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione puo' acquisire partecipazioni o effettuare conferimenti o apporti di risorse in soggetti o organismi di investimento collettivo del risparmio che investano il patrimonio in strumenti finanziari emessi da soggetti operanti nel territorio della Regione. Gli interventi della Regione devono essere rivolti ad organismi di investimento collettivo del risparmio non speculativi, sottoposti a forme di vigilanze e a obblighi di trasparenza, la cui politica di investimento, nel rispetto dei requisiti anche di sicurezza e dei profili di rischio/rendimento fissati ai sensi del comma 5, sia rivolta, anche attraverso fondi di rotazione, a progetti di crescita, rafforzamento patrimoniale, innovazione ed internazionalizzazione delle imprese operanti sul territorio della Regione, nonche' a progetti di sviluppo dei medesimi territori. 4. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione puo' altresi' effettuare concessioni di credito anche infruttifere in favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano o di societa' controllate dalle Province medesime della durata massima di quindici anni. 5. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, assunte di intesa con le Province e previo parere delle competenti commissioni regionale e provinciale e, ove necessario, degli altri soggetti promotori di...

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