DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 dicembre 2012, n. 261 - Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e innovazione, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 138.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2012) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato), ed in particolare l'art. 53-bis che disciplina gli interventi a favore dell'innovazione nel settore dell'artigianato;

Visto il «Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12», emanato con proprio decreto 17 giugno 2011, n. 0138/Pres.;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 2, lettera b) del suddetto Regolamento, ai sensi del quale per i progetti di ricerca e di sviluppo sono ammissibili a contributo, tra le altre, le spese di personale per titolari, soci o amministratori dell'impresa, iscritti all'INAIL ed in possesso di un adeguato curriculum per l'attivita' da svolgere;

Ritenuto opportuno prevedere l'ammissibilita' a contributo delle spese del personale per i collaboratori occasionali o a progetto equiparandoli ai titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori che intervengono nella realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, ai fini dell'applicazione dei costi standard indicati nell'allegato D del citato regolamento;

Ritenuto altresi' opportuno ridurre il numero delle ore ammissibili a contributo da 1.800 ore/uomo a 900 ore/uomo per anno, per i soggetti succitati, in considerazione della disposizione di cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale n. 12/2002, ai sensi della quale e' imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente un'attivita' economica organizzata secondo i requisiti e le finalita' di cui all'art. 9, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo;

Ritenuto opportuno adeguare il citato regolamento prevedendo misure atte a garantire la semplificazione, l'efficienza, l'economicita', la trasparenza e l'informatizzazione delle procedure attraverso l'utilizzo di un'unica modalita' di inoltro della domanda di contributo tramite il sistema di gestione on line delle domande (GOLD);

Ritenuto inoltre necessario modificare il citato regolamento provvedendo: alla sostituzione dell'art. 13, al fine di adeguarlo al nuovo meccanismo di presentazione telematica della domanda di contributo;

alla modifica dell'art. 14, concernente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT