N. 218 ORDINANZA 19 - 20 settembre 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'attivita' di intercettazione telefonica, svolta nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo, effettuata su utenza di altra persona, nell'ambito della quale sono state captate conversazioni del Presidente della Repubblica, promosso dal Presidente della Repubblica con ricorso depositato in cancelleria il 30 luglio 2012 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2012, fase di ammissibilita'.

Uditi nella camera di consiglio del 19 settembre 2012 i Giudici relatori Gaetano Silvestri e Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 30 luglio 2012, il Presidente della Repubblica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, 'per violazione degli articoli 90 e 3 della Costituzione e delle disposizioni di legge ordinaria che ne costituiscono attuazione' - in particolare, l'art. 7 della legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione), 'anche con riferimento all'art. 271 del codice di procedura penale' - nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo, in relazione all'attivita' di intercettazione telefonica, effettuata su utenza di altra persona nell'ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Palermo, nel corso della quale sono state captate conversazioni dello stesso Presidente della Repubblica;

che il ricorrente riferisce di come, con nota del 27 giugno 2012, l'Avvocato generale dello Stato, su mandato del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, abbia chiesto al dott. Francesco Messineo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo, 'una conferma o una smentita' di quanto emergerebbe dalle dichiarazioni rese dal Sostituto procuratore Antonino Di Matteo nel corso di una intervista rilasciata alla giornalista Alessandra Ziniti e pubblicata sul quotidiano 'La Repubblica' del 22 giugno 2012: ossia che sarebbero state intercettate conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica, considerate allo stato irrilevanti, ma che la Procura di Palermo si sarebbe riservata di utilizzare;

che, con nota del 6 luglio 2012, il Procuratore della Repubblica - allegando una missiva del giorno precedente, con la quale il dott.

Di Matteo aveva rappresentato come, in risposta ad una domanda 'assolutamente generica' della giornalista sulla sorte delle intercettazioni effettuate, egli si fosse limitato 'all'ovvio richiamo alla corretta applicazione della normativa in tema di utilizzo degli esiti delle attivita' di intercettazione telefonica' aveva comunicato che l'Ufficio da lui diretto, 'avendo gia' valutato come irrilevante ai fini del procedimento qualsivoglia eventuale comunicazione telefonica in atti diretta al Capo dello Stato, non ne prevede[va] alcuna utilizzazione investigativa o processuale, ma esclusivamente la distruzione da effettuare con l'osservanza delle formalita' di legge';

che con successiva nota, diffusa il 9 luglio 2012, e con lettera pubblicata sul quotidiano 'La Repubblica' l'11 luglio 2012, il dott.

Messineo aveva ulteriormente affermato che 'nell'ordinamento attuale nessuna norma prescrive o anche soltanto autorizza l'immediata cessazione dell'ascolto e...

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