n. 248 ORDINANZA 21 - 24 ottobre 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1385, secondo comma, del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario di Tivoli nel procedimento vertente tra P. S. ed altro e C. C. ed altro, con ordinanza del 10 ottobre 2012, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto che - in un giudizio civile promosso per ottenere la restituzione di somma che gli attori assumevano versata come anticipo (in misura di circa un terzo del pattuito) per l'acquisto di un immobile, che non aveva poi potuto, pero', aver luogo per la mancata erogazione, ad essi, di un mutuo bancario destinato a coprire il residuo prezzo - l'adito Tribunale ordinario di Tivoli, premesso che nel preliminare di vendita, l'importo corrisposto dai promissari acquirenti, era stato testualmente qualificato come "caparra confirmatoria", ha sollevato d'ufficio, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1385, secondo comma, del codice civile, «nella parte in cui non dispone che - nelle ipotesi in cui la parte che ha dato la caparra e' inadempiente, l'altra puo' recedere dal contratto, ritenendo la caparra e nella ipotesi in cui, se inadempiente e' invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra puo' recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra - il giudice possa equamente ridurre la somma da ritenere o il doppio da restituire, in ipotesi di manifesta sproporzione o ove [...] sussistano giustificati motivi»;

che, ad avviso del rimettente, si prospetta, nella specie, una esigenza di bilanciata tutela del diritto della parte non inadempiente (cioe' del venditore), a percepire la caparra, e dell'opposto interesse di quella inadempiente (cioe' del promissario acquirente) a non perdere un capitale notevole, ed eccessivo nella sua quantificazione, a fronte di un (proprio) inadempimento che, «seppur colposo, certamente non e' stato voluto e rispetto al quale si e' adoperato in ogni modo per trovare una soluzione»;

che, pero', l'automatismo della disciplina recata dalla disposizione denunciata non lascerebbe spazio al giudice per alcun rimedio ripristinatorio dell'equita' oggettiva e del complessivo equilibrio contrattuale;

dal...

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