n. 247 ORDINANZA 21 - 24 ottobre 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Tribunale ordinario di Prato nel procedimento penale a carico di S. M. con ordinanza del 26 aprile 2012, iscritta al n. 308 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano. Ritenuto che, con ordinanza del 26 aprile 2012, il Tribunale ordinario di Prato, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui consente, per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, la sostituzione della pena pecuniaria e detentiva con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), solo «al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo», per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

che il rimettente premette che il giudizio a quo ha ad oggetto un'imputazione per il reato previsto e punito dall'art. 186, commi 1 e 2, lettera c), 2-bis e 2-sexies, del d.lgs. n. 285 del 1992, perche' l'imputato «circolava alla guida del veicolo - omissis - in stato di ebbrezza dovuto all'uso di bevande alcoliche presentando un tasso alcolemico pari a 1,66 g/l», «con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7,00 e di aver provocato un incidente stradale»;

che all'udienza precedente quella relativa alla dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato presentava, ex art. 444, comma 1, del codice di procedura penale, richiesta di applicazione della pena di euro 31.600 di ammenda, sostituita, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, con quella del lavoro di pubblica utilita';

che il pubblico ministero non prestava il consenso all'applicazione della pena cosi' determinata, ritenendo che, nel caso di specie, non potesse escludersi l'aggravante dell'avere il conducente, in stato di ebbrezza, provocato un incidente stradale, aggravante, tra l'altro, ostativa alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilita';

che, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, le parti concordavano per l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero;

che da tali atti emergeva che l'imputato si trovava alla guida del veicolo di proprieta' della sua convivente quando, improvvisamente, perdeva il controllo dell'autovettura e andava ad urtare lo spigolo posteriore sinistro di altro veicolo che si trovava in sosta;

che l'imputato veniva poi condotto con autoambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Prato, ove veniva sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico che risultava pari a 1,66 g/l, e gli veniva diagnosticato un «trauma cranico» con «infrazione delle ossa nasali», con...

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