N. 261 ORDINANZA 19 - 22 novembre 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 4-quater, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuita' del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, promosso dal Tribunale di Modena, nel procedimento vertente tra P.M.A. e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed altri, con ordinanza dell'8 marzo 2011, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2012 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Ritenuto che il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza dell'8 marzo 2011, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 4, primo comma, 51, primo comma, 97, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dell'art. 1, comma 4-quater, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, (Disposizioni urgenti per garantire la continuita' del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167;

che il giudice a quo premette, in fatto, che il ricorso e' stato proposto a seguito del diniego dell'Amministrazione sulla richiesta, presentata dalla ricorrente, di trasferimento ad altra classe di concorso, nelle graduatorie per l'insegnamento, del punteggio derivante dall'abilitazione conseguita presso la scuola di specializzazione all'insegnamento secondario;

che, in ordine alla rilevanza, il rimettente richiama la disposizione del punto A4 dell'allegato al d.l. n. 97 del 2004, il quale prevede il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo per il conseguimento dell'abilitazione presso le menzionate scuole di specializzazione;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale di Modena, richiamando genericamente l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo...

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