N. 339 ORDINANZA 15 - 24 novembre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 38, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29 (Disciplina dell'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, III sezione, nel procedimento vertente tra L.C. e il Comune di Venezia con ordinanza del 9 gennaio 2009, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visti l'atto di costituzione del Comune di Venezia nonche' l'atto di intervento dalla Regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2010 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto,

III sezione, con ordinanza del 9 gennaio 2009, ha sollevato, in riferimento agli articoli 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 38, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n.

29 (Disciplina dell'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande);

che, nel giudizio principale, L.C. ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Comune di Venezia, che ha rigettato l'istanza di autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel Sestiere di S. Marco, richiamando a conforto del diniego sia la legge della Regione Veneto n. 29 del 2007, sia l'ordinanza del Sindaco di detto Comune del 20 luglio 2007, n. 384, in virtu' della quale, 'ai fini dell'applicazione' della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi), e dell'articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia), potrebbero essere rilasciate nuove autorizzazioni soltanto in caso di cessazione, revoca o decadenza di quelle gia' concesse;

che il TAR, dopo avere delibato l'infondatezza dei primi cinque motivi del ricorso, espone che L.C., con il sesto motivo, ha dedotto che l'art. 38, comma 1, della legge Regione Veneto n. 29 del 2007 non avrebbe consentito il rigetto dell'istanza di autorizzazione e solleva, d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale di detta norma, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e),

Cost.;

che, secondo il rimettente, la questione sarebbe rilevante, poiche' la norma censurata, stabilendo che 'fino all'adozione da parte dei comuni dei parametri e dei criteri di cui all'art. 34, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, continuano ad applicarsi i parametri e i criteri attualmente vigenti', renderebbe incensurabile il provvedimento di diniego, fondato sulla citata ordinanza sindacale n. 384 del 2007, la quale stabilisce l'applicabilita' a dette autorizzazioni del criterio del contingentamento numerico e, sebbene alla data in cui e' stata emanata non fossero piu' in vigore le norme statali che lo prevedevano, avrebbe ricevuto 'copertura normativa' dalla disposizione censurata;

che l'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, reca una disciplina concernente la materia 'tutela della concorrenza', spettante alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e, tra l'altro, dispone: 'le attivita' commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte' senza i limiti e le prescrizioni dallo stesso indicati, tra questi, 'il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale' (comma 1, lettera d); 'le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1' sono abrogate dalla data di entrata in...

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