N. 348 ORDINANZA 29 novembre 2010 - 1 dicembre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 21, commi 1, 2, 3, e 4, e dell'art. 22, comma 4, della legge della Regione Abruzzo del 9 gennaio 2010, n. 1, recante 'Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria Regionale 2010)', promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-19 marzo 2010, depositato in cancelleria il 23 marzo 2010 ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2010.

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 15 marzo 2010 e depositato il successivo 23 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 97, commi primo e terzo, e 117, comma secondo, lettera o), della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, commi 1, 2, 3, e 4 [recte: dell'art. 22-bis della legge regionale dell'Abruzzo del 14 settembre 1999, n. 77, come introdotto dall'art. 21 sopra citato], e dell'art. 22, comma 4, della legge della Regione Abruzzo del 9 gennaio 2010, n. 1, recante 'Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria Regionale 2010)';

che il ricorrente premette che l'art. 21 della citata legge regione ha introdotto nella precedente legge della Regione Abruzzo del 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), l'art. 22-bis, che, consentendo ai direttori regionali la possibilita' di permanere in servizio oltre i normali limiti di eta' anagrafica o contributiva, verrebbe ad incidere sulla materia del sistema pensionistico e della previdenza sociale, riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell'art 117, secondo comma , lettera

o), della Costituzione;

che, infatti, prosegue il ricorrente, il legislatore statale, avendo rivisto 'i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la...

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