n. 115 ORDINANZA 22 - 31 maggio 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, promossi dal Tribunale ordinario di Napoli con ordinanza del 20 aprile 2012 (in relazione ai commi 1 e 2 dell'art. 9) e dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore con nove ordinanze del 7, 11 maggio 2012 e 27 giugno 2012 (in relazione al comma 3 dello stesso articolo), rispettivamente iscritte, la prima, al n. 247 e le altre dal n. 230 al n. 238 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 42, 43 e 44, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile, il Tribunale ordinario di Napoli, ai fini della liquidazione delle correlative spese, con ordinanza del 20 aprile 2012, ha denunciato, per «contrasto con i principi costituzionali» (non altrimenti individuati), l'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), nei suoi commi 1 e 2, i quali, rispettivamente, dispongono che «Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel settore ordinistico» e che «[...] nel caso di liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

che, stante il ritardo nella determinazione, da parte del competente Ministro, dei suddetti nuovi parametri, e stante la gia' disposta abrogazione delle precedenti tariffe, il rimettente si e' doluto della situazione di "blocco", cosi' determinatasi, a suo avviso impeditiva della liquidazione degli onorari di difesa nel processo a quo;

che - a seguito dell'introduzione, in sede di conversione del predetto decreto-legge, da parte della legge 24 marzo 2012 n. 27, di un terzo comma, nel testo del citato art. 9, con il quale si stabilisce che «le tariffe vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto continuano...

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