n. 96 ORDINANZA 20 - 22 maggio 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 216 del codice penale militare di pace, promosso dal Tribunale militare di Napoli nel procedimento penale a carico di Z.B. ed altro, con ordinanza dell'8 maggio 2012, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella. Ritenuto che, con ordinanza dell'8 maggio 2012, il Tribunale militare di Napoli ha sollevato, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 216 del codice penale militare di pace;

che, riferisce il rimettente, il maresciallo Z.B. era stato rinviato a giudizio con l'accusa di aver commesso, in continuazione con altre condotte lui contestate, il reato di malversazione militare, per essersi appropriato o comunque per aver distratto a proprio profitto - utilizzandolo per estinguere alcune rate di suoi mutui - denaro appartenente ad altro militare, del quale si trovava nella disponibilita' per ragione del suo ufficio;

che, nella fase delle formalita' preliminari all'apertura del dibattimento, la difesa aveva sollevato eccezione di legittimita' costituzionale della predetta norma incriminatrice, in quanto, in seguito all'abrogazione dell'analogo reato di malversazione previsto dall'art. 315 cod. pen., si sarebbe determinata nell'ordinamento una ingiustificata diversita' di trattamento sanzionatorio tra i militari incaricati di funzioni amministrative o di comando e i pubblici ufficiali (o incaricati di pubblico servizio) non militari;

che, in particolare, per quanto attiene alla condotta consumata mediante distrazione, vi sarebbe disparita' di trattamento tra la disciplina ormai vigente in ambito non militare, prevista - in conseguenza della citata abrogazione - dalla norma di cui all'art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio) e punita con la pena piu' lieve della reclusione da sei mesi a tre anni, e quella tuttora vigente in ambito militare, nella quale la pena comminata va da due a otto anni di reclusione;

che il pubblico ministero si era opposto all'accoglimento della sollevata eccezione, ravvisando nelle peculiarieta' dell'ordinamento militare elementi di specialita' tali da giustificare la diversa disciplina sanzionatoria;

che il rimettente ritiene la questione rilevante nel giudizio, nel quale, al capo c) dell'imputazione, il reato...

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