N. 125 ORDINANZA 7 - 10 maggio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1-ter, comma 13, della legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali) (recte: articolo 1-ter, comma 13, lettera c, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche nel procedimento vertente tra T.P.M. e il Ministero dell'interno ed altro, con ordinanza dell'11 maggio 2011, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, con ordinanza dell'11 maggio 2011, ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1-ter, comma 13, della legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali) (recte: articolo 1-ter, comma 13, lettera c, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78);

che, secondo l'ordinanza di rimessione, nel giudizio principale, T.P.M., cittadino del Senegal, ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Pesaro e Urbino in data 20 gennaio 2011, che ha annullato lo 'accoglimento della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare' presentata ai sensi del citato art.

1-ter, in quanto egli e' stato condannato, con sentenza passata in giudicato, 'per il reato di cui all'art. 171-ter, comma 1, lettera

c)', della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), in virtu' del quale 'e' punito, se il fatto e' commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: (...) c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b)';

che, ad avviso del TAR, 'tale reato rientra fra quelli che il comma 13 dell'art. 1-ter considera ostativi alla c.d.

regolarizzazione, ed in particolare esso, in ragione della pena edittale prevista dalla norma incriminatrice, e' ricompreso fra quelli di cui all'art. 381' del codice di procedura penale e sarebbero infondate le censure proposte dal ricorrente, il quale ha eccepito che alla data di presentazione della domanda di sanatoria era trascorso il periodo minimo per ottenere la riabilitazione e, comunque, detto reato avrebbe dovuto ritenersi estinto, in quanto, successivamente alla data di adozione del provvedimento impugnato, era decorso il termine previsto dall'art. 445, comma 3, cod. proc.

pen.;

che secondo il rimettente, la riabilitazione deve, infatti, essere concessa con un formale provvedimento (nella specie, insussistente) emesso dal giudice competente, all'esito dell'accertamento della sussistenza di tutti i presupposti di legge, mentre i requisiti per l'ammissione alla procedura di emersione disciplinata dal citato art. 1-ter avrebbero dovuto sussistere alla data di proposizione della domanda...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT