N. 126 ORDINANZA 7 - 10 maggio 2012

ha pronunciato la seguente Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Siracusa, sezione distaccata di Augusta, nel procedimento relativo a M.M., con ordinanza del 17 ottobre 2011, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2012 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 17 ottobre 2011, il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Siracusa, sezione distaccata di Augusta, ha sollevato - in riferimento agli articoli 24, 29 e 30 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 12 [secondo comma] della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza), limitatamente all'inciso 'o sconsiglino';

che il rimettente riferisce che - ricevuta richiesta da parte del locale Consultorio familiare di autorizzare una minorenne a decidere l'interruzione della gravidanza (date le difficolta' economiche della famiglia e l'immaturita' della giovane) - sentita la minore, questa ha ribadito la volonta' di interrompere la gravidanza e di non volerne informare il padre in ragione del suo carattere 'rigido' e 'tradizionalista'; ed osserva, quindi, che, nella specie (anche sulla base delle allegazioni della minore stessa e della madre), seppure 'risultano seri motivi che certamente non impediscono, ma semmai 'sconsigliano' di informare il padre della minore', sarebbe applicabile la disposizione censurata, nella parte in cui consente al giudice tutelare di autorizzare la minore a decidere l'interruzione della gravidanza senza che ne siano informati i genitori;

che tuttavia - sottolineato che il diritto e dovere del genitore (sancito dall'art. 30 Cost.) di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, comprende anche quello di correre in ausilio alla minore, che si trovi di fronte alla grave scelta di ricorrere alla interruzione volontaria della gravidanza, e che l'intervento della pubblica autorita', ai sensi del secondo comma dell'art. 30 Cost., e' ammesso solo in via sussidiaria, ove i genitori risultino incapaci di assolvere ai compiti loro affidati - per il giudice tutelare la norma impugnata, precludendo al genitore di essere informato e di manifestare il suo avviso, appare in contrasto sia con l'art. 29 Cost. (che riconosce la famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio e la tutela nei confronti di qualsiasi interferenza esterna, specialmente di quella statale), sia con il successivo art. 30, secondo comma (che permette l'attribuzione della potesta' a persone diverse dai genitori esclusivamente nei casi di incapacita' degli stessi);

che, inoltre - poiche' la locuzione 'seri motivi' appare estremamente generica e suscettibile delle piu' discordanti valutazioni, per l'assoluta mancanza di un obiettivo criterio di riscontro -, il rimettente evidenzia che, stando al tenore letterale della norma impugnata, non e' prevista la possibilita' per il giudice tutelare di consultare il genitore non informato, per acquisirne l'assenso o il dissenso, ove lo ritenga opportuno; laddove, poi, anche ammettendo tale possibilita', non si puo' ritenere che essa assicuri sufficiente tutela al diritto soggettivo del genitore, che non puo' essere il risultato di una 'benevola concessione' dell'autorita' giudiziaria, ma che deve godere di una garanzia incondizionata e non solo eventuale, con conseguente violazione dell'art. 24 Cost...

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