N. 145 ORDINANZA 23 maggio 2012 - 6 giugno 2012

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2 e 9, 2, 3, 4, 5, 7, comma 2, e 8, del disegno di legge 828-563-824 (Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa), promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 27 dicembre 2011, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 5 gennaio 2012 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2012.

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2012 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 dicembre 2011 e depositato il 5 gennaio 2012, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2 e 9, 2, 3, 4, 5, 7, comma 2, e 8 del disegno di legge n. 828-563-824 (Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa), approvato dall'Assemblea regionale siciliana con deliberazione del 22 dicembre 2011, in riferimento agli articoli 3, 51, 97, 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;

che, in assunto del ricorrente, tale delibera legislativa all'art. 1, commi 1 e 2, attivando procedimenti e programmi di reclutamento del personale, violerebbe l'art. 81, comma quarto,

Cost., per mancanza di idonea copertura finanziaria;

che il comma 1, prevedendo di rispettare i limiti imposti dagli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2007), e successivamente modificato, include il processo di stabilizzazione del personale precario della regione di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 (Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato), e i concorsi di cui all'art.

42, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010), all'interno del piano triennale del personale per il triennio 2012-2014;

che, inoltre, il comma 2 dell'articolo censurato dispone che la Regione attivi il reclutamento del personale, anche utilizzando le necessarie procedure speciali;

che l'art. 1, comma 9, sarebbe costituzionalmente illegittimo, poiche', disponendo in materia di indennita', compensi e gettoni spettanti al personale...

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