N. 130 ORDINANZA 9 - 17 maggio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1 della legge 21 luglio 2000, n. 202 (Disposizioni in materia di nomina del Presidente della Corte dei conti) e dell'articolo 11, comma 7, ultimo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti), promosso dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, nel procedimento vertente tra A.D. ed altri e il Comando della Regione militare meridionale ed altra, con ordinanza del 20 giugno 2011, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2012 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con ordinanza del 20 giugno 2011 (reg. ord. n. 238 del 2011), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1 della legge 21 luglio 2000, n. 202 (Disposizioni in materia di nomina del Presidente della Corte dei conti), in riferimento agli articoli 100, terzo comma, e 101 della Costituzione, e dell'articolo 11, comma 7, ultimo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti), in riferimento agli articoli 3, 25 e 101 Cost.;

che il giudice rimettente riferisce che i ricorrenti nel giudizio principale - in qualita' di ex dipendenti del Ministero della difesa - hanno chiesto la rideterminazione dell'indennita' di ausiliaria, sostenendo che il Ministero, erroneamente interpretando l'art. 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224 (Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla L. 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di Finanza), come interpretato dall'art. 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404 (Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza), non avrebbe incluso, nel computo di tale indennita', l'indennita' militare, le maggiorazioni stipendiali biennali e le ore di lavoro straordinario obbligatorio;

che, pertanto, rilevato un contrasto giurisprudenziale al riguardo, il giudice rimettente ha deferito la questione di massima alle sezioni riunite le quali, con la decisione n. 1/QM del 26 febbraio 2010, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale nel senso di escludere la computabilita' dell'indennita' militare in quella ausiliaria;

che la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, riassunto il giudizio dinanzi a essa, in primo luogo ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 202 del 2000, nella parte in cui prevede che il Presidente della Corte dei conti e' nominato su proposta governativa, per violazione degli artt. 100, terzo comma, e 101 Cost.;

che, secondo la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Puglia...

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