n. 180 ORDINANZA 11 - 18 giugno 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), promosso dal Tribunale ordinario di Macerata - sezione distaccata di Civitanova Marche, nel procedimento civile vertente tra Falcone Alfonso e la Compagnia di Assicurazioni Allianz spa e Tagliaferro Motor Sport A.C. sas, con ordinanza del 21 novembre 2011, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto che - in un giudizio civile risarcitorio di danni da sinistro stradale, proposto dal terzo trasportato (che si dichiarava inconsapevole della circolazione illegale del veicolo su cui viaggiava) nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), di seguito «c.d.a.» - l'adito Tribunale ordinario di Macerata - sezione distaccata di Civitanova Marche, al fine del decidere sull'eccezione della convenuta, di improponibilita' della domanda per mancato invio della richiesta risarcitoria anche alla societa' Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP), come ora richiesto dal successivo art. 287, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 209 del 2005, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 287;

che la norma denunciata dispone, con riguardo alle ipotesi di cui al precedente art. 283 (nelle quali i danni da sinistro stradale debbono essere risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada), che la richiesta risarcitoria del danneggiato, dalla quale decorre il termine dilatorio di sessanta giorni per l'esperibilita' dell'azione giudiziaria, debba essere ora comunicata, con lettera raccomandata, «all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada», cumulativamente cioe' ad entrambe, e non piu', disgiuntamente, all'una o all'altra, come previsto dal previgente art. 22, in relazione all'art. 19, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione...

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