n. 11 ORDINANZA 16 - 23 gennaio 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 2, e 5, della legge della Regione Lazio 23 dicembre 2011, n. 19 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 - art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 27 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 2 marzo 2012 ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2012 il Giudice relatore Aldo Carosi. Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questioni di legittimita' costituzionali degli articoli 3, comma 2, e 5 della legge della Regione Lazio 23 dicembre 2011, n. 19 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 - art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25), denunciandone il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, e con l'art. 119 della Costituzione;

che la legge regionale n. 19 del 2011 all'art. 3 (Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione) dispone, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, l'istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire un`imposta regionale sulla benzina per autotrazione), disciplinandone la misura e le modalita' di accertamento e di liquidazione;

che l'art. 5 (Rideterminazione degli importi delle tasse automobilistiche regionali) stabilisce che «Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, dovuti dal 1° gennaio 2012 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, sono determinati con l'aumento del 10 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno 2011»;

che secondo lo Stato tali disposizioni sarebbero state in contrasto con la normativa nazionale che ha sospeso il potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti di tributi;

che, in particolare, il ricorrente rileva che gia' l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), aveva disposto che: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato»;

che la norma sarebbe stata reiterata con l'art. 77-bis, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in forza del quale: «Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare...

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