N. 37 ORDINANZA 15 - 23 febbraio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI;

ha pronunciato la seguente

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Reggio Emilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2012.

Il Presidente: Quaranta Il Redattore: Gallo Il Cancelliere: Melatti Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2012.

Il Direttore della Cancelleria: Melatti

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento vertente tra la s.p.a. Equitalia Emilia Nord e Contini Contino, con ordinanza del 24 febbraio 2011, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2012 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di una procedura di riscossione coattiva di crediti, anche tributari, effettuata mediante espropriazione immobiliare e promossa, nei confronti di un debitore, dall'agente della riscossione, cioe' dalla s.p.a. Equitalia Emilia Nord, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con ordinanza depositata il 24 febbraio 2011, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, questioni di legittimita' dell'art. 85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) - a norma del quale: 'Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento' −, 'nella parte in cui prevede che l'assegnazione allo Stato abbia luogo 'per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede', anziche' 'per [...] il prezzo base del terzo incanto'';

che il Giudice rimettente riferisce, in punto di fatto, che:

a) la s.p.a. Equitalia Emilia Nord aveva promosso 'procedura esecutiva esattoriale' immobiliare per un credito di € 38.611,20 − di cui € 479,60 per ''tributo erariale'' −, comprensivi di mora, compensi e spese di procedura, come risulta dall'istanza depositata in data 25 marzo 2010; b) nel corso della procedura di riscossione esattoriale erano stati effettuati tre incanti dell'immobile esecutato - in data, rispettivamente, 18 novembre 2009, 9 dicembre 2009 e 13 gennaio 2010 - andati tutti deserti; c) la base d'asta del terzo incanto era stata di € 72.275,00; d) con istanza del 25 marzo 2010, l'agente della riscossione aveva chiesto, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973, l'assegnazione dell'immobile pignorato allo Stato per il minor prezzo tra detta base d'asta del terzo incanto e la somma per la quale si procede e quindi, 'seppure implicitamente, l'assegnazione al prezzo corrispondente alla 'minor [...] somma per la quale si procede' e cioe' per il credito tributario di Euro 479,60'; e) la causa era stata trattenuta a riserva, per provvedere sull'istanza di assegnazione;

che il medesimo Giudice premette poi, in punto di diritto, che: a) in base al comma 2...

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