n. 37 ORDINANZA 26 febbraio - 6 marzo 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2011), come risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 6-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, promosso dal Tribunale ordinario di Napoli nel giudizio civile vertente tra Musella Maria e la ASL Napoli 1 Centro ed altro con ordinanza del 4 marzo 2013, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2013. Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2014 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano. Ritenuto che il Tribunale ordinario di Napoli con ordinanza del 4 marzo 2013 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 41, 77, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione - dell'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2011), come risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 6-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189;

che il giudizio a quo ha ad oggetto una procedura esecutiva nel corso della quale la debitrice esecutata ASL Napoli 1 Centro - opponendosi ritualmente all'azione esecutiva intentata a suo danno - ha chiesto dichiararsi l'improcedibilita' del pignoramento effettuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 51, della legge n. 220 del 2010, come modificata dal citato art. 6-bis del d.l. n. 158 del 2012;

che il Tribunale rimettente chiarisce di voler sollevare la questione di costituzionalita' con riferimento all'ultima modifica normativa ben consapevole che la norma, nella sua precedente versione, e' stata oggetto di altre ordinanze di remissione alla Corte costituzionale;

che gia' con la precedente disciplina il legislatore - al fine di consentire il superamento...

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