N. 337 ORDINANZA 12 - 16 dicembre 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), promosso dal Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di P.G. con ordinanza del 24 gennaio 2011, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, con ordinanza depositata nella cancelleria della Corte il 24 gennaio 2011 ha sollevato, con riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) 'nella parte in cui esclude dalla responsabilita' civile ivi prevista il proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici';

che, come il giudicante riferisce, egli e' chiamato a pronunciare nel processo a carico di P.G., imputato del delitto di cui all'art. 595 del codice penale 'perche', quale autore dell'articolo 'Minorenne costretta a prostituirsi: storia di amori, sfruttamento e orge', pubblicato sul sito Giornal.it, offendeva la reputazione di B.R., falsamente indicando che questi era stato arrestato per favoreggiamento. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con il mezzo della stampa, attribuendo un fatto determinato';

che, in prima udienza, la persona offesa B.R. si era costituita parte civile, chiedendo la citazione quale responsabile civile della E. s.r.l., societa' editrice del giornale on line, sul cui dominio era comparso l'articolo ritenuto diffamatorio;

che, disposta dal giudicante la citazione, la detta societa' si era costituita ed aveva proposto istanza di esclusione, sulla quale il pubblico ministero si era rimesso alla giustizia, mentre la parte civile ne aveva chiesto il rigetto, con l'argomento che, diversamente opinando, si sarebbe creata una...

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