n. 305 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 settembre 2012 -

IL TRIBUNALE Visto l'art. 279 c.p.c.;

Visto l'art. 9 d.-l. n. 1/2012, convertito con modificazioni dall'art. 1 legge n. 27/2012, visto il d.m. n. 140/2012 del 20 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2012;

Solleva l'eccezione di illegittimita' costituzionale delle predette disposizioni, configgenti con gli art. 3, 24 e 117 Costituzione, in relazione all'art. 6 Cedu, all'art. 5, comma IV e all'art. 296 Trattato Ue, all'art. 6 Trattato Ue e alla Carta dei Diritti dell'Unione firmata a Nizza nel 2000;

M o t i v i L'art. 9 d.-l. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, ha disposto l'abrogazione con effetto ex tunc, quindi anche per le cause in corso, delle tariffe professionali. L'effetto retroattivo dell'abrogazione si evince senza possibilita' di equivoci o differenti interpretazioni dalla lettera dell'art. 9, comma I-II, ove si afferma perentoriamente che «sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico» e «nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante ...». Anche il comma V indirizza nella stessa direzione, affermando che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe ...». Ora l'applicazione retroattiva dell'abrogazione delle tariffe deve ritenersi in contrasto con gli articoli 3, 24 e 117 della Costituzione, quest'ultimo nella parte in cui impone di legiferare nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia, nella specie l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (cui ha aderito anche l'Unione ex art. 6 Trattato Ue) e il principio di proporzionalita' all'art. 5, comma IV e all'art. 296 Trattato Ue, oltre che nel rispetto della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione firmata a Nizza nel 2000, pure richiamata dall'art. 6 Trattato Ue, che annovera lo stato di diritto tra i principi comuni alle tradizioni costituzionali degli stati membri dell'Ue. Sebbene infatti la nostra costituzione non preveda, se non in campo penale e, secondo un'interpretazione piu' moderna, in tutto il settore sanzionatorio, il divieto assoluto di norme retroattive, il principio di irretroattivita' riceve comunque copertura costituzionale, come anche recentemente la Consulta ha avuto modo di affermare nella sentenza n. 78/2012. L'art. 3 della Costituzione...

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