n. 292 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 settembre 2012 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 809 del 2012, proposto da Giglio Rosa - titolare omonima impresa Individuale - ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Generoso Bloise, Cino Benelli, Alessandro Domenicali, Raffaella Lombardi, con domicilio eletto presso Raffaella Lombardi in Torino, via Duchessa Jolanda, 25;

Matricardi Vincenzo - Titolare Omonima Impresa Individuale, Maglione s.n.c. di Maglione Davide e C., Davide Maglione, rappresentati e difesi dagli avvocati Cino Benelli, Generoso Bioise, Alessandro Domenicali, Raffaella Lombardi, con domicilio eletto presso Raffaella Lombardi in Torino, via Duchessa Jolanda, 25;

Contro Comune di Rivoli, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Giovanna Gambino, con domicilio eletto presso T.A.R.Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

Sindaco Comune di Rivoli Quale Ufficiale di Governo, Ministero dell'interno;

Ministero dell'interno - U.T.G. - Prefettura di Torino, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

Per l'annullamento dei seguenti atti: a) ordinanza 23 maggio 2012, n. 263, a firma del sindaco del Comune di Rivoli, avente ad oggetto «determinazione in conformita' al regolamento comunale approvato con d.c.c. n. 124 del 21 dicembre 2011 dell'orario di apertura delle sale pubbliche da gioco;

nonche' dell'esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all'art. 110 del t.u.l.p.s. negli esercizi autorizzati dal comune», con la quale, in particolare, si dispone, al punto 2, che gli «esercenti autorizzati dal comune ai sensi dell'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (t.u.l.p.s.) alla detenzione degli apparecchi automatici da intrattenimento e da gioco di cui all'art. 110 del t.u.l.p.s. (titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, legali rappresentanti di circoli privati con attivita' di somministrazione, altri esercizi autorizzati per effetto di specifica segnalazione certificata di inizio attivita' presentata in comune) possono attivare i predetti apparecchi esclusivamente in orario compreso tra le h. 12.00 e le 23.00 al di fuori di detta fascia oraria gli apparecchi devono essere spenti e disattivati»;

  1. regolamento comunale per le sale giochi e per l'installazione di apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco approvato dal Comune di Rivoli con delibera c.c. del 21 dicembre 2011, n. 124;

  2. ogni altro atto ad essi presupposto e conseguente, ancorche' incognito. Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio di' Comune di Rivoli e dl Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Torino;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2012 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    I ricorrenti, sono autorizzati ad esercitare attivita' di somministrazione di alimenti e bevande nonche' a consentire l'uso al pubblico di apparecchi e congegni da gioco lecito di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 T.u.l.p.ss. presso gli esercizi di cui sono titolari, posti nel territorio comunale di Rivoli. Con ordinanza n. 263/2012 del 23 maggio 2012 il Sindaco del Comune di Rivali ha disposto limitazioni orarie all'utilizzo e funzionamento dei predetti apparecchi da gioco autorizzato, disponendo, in particolare, al punto n. 2, che gli «esercenti autorizzati dal Comune ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) alla detenzione degli apparecchi automatici da intrattenimento e da gioco di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. (titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, legali rappresentanti di circoli privati con attivita' di somministrazione, altri esercizi autorizzati per effetto di specifica segnalazione certificata di inizio attivita' presentata in Comune) possono attivare i predetti apparecchi esclusivamente in orario compreso tra le h. 12.00 e le h. 23.00. Al di fuori di detta fascia oraria di apparecchi devono essere spenti e disattivati». Come si evince dal preambolo dell'ordinanza sindacale, la ragione delle limitazioni risiede: «a) nella tutela della fasce deboli della popolazione»;

  3. nel «porte un argine alla disponibilita' illimitata, o quasi, delle offerta di gioco, soprattutto per quanto riguarda l'orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con piu' evidenza i fenomeni di devianza e emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all'alcolismo, all'isolamento relazionale da partene di soggetti appartenenti ai ceti piu' disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o allo studio». L'ordinanza fa applicazione degli artt. 50, comma 7, del decreto legislativo d.lgs. n. 267 del 2000 e del regolamento comunale per le sale giochi e per l'installazione di apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco approvato con delibera c.c. del 21 dicembre 2011, n. 124 (in particolare, l'art. 11, intitolato «orari», per il quale «l'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S. in ogni esercizio a cio' autorizzato ai sensi dell'art. 86 dello stesso testo di legge, e' consentito tra le 12,00 e l'orario di chiusura degli esercizi e comunque non oltre le h. 23.00. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati». Con il ricorso quest'ultimo regolamento viene impugnato unitamente alla, predetta ordinanza. Agli atti impugnati vengono mosse le seguenti censure: 1 - contrarieta' delle norme regolamentari e dell'ordinanza impugnata alle previsioni normative nazionali in tema di liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi del commercio su area privata e segnatamente con l'art. 31, comma I, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214;

    2 - illegittimita' degli atti impugnati per violazione delle norme costituzionali in tema di riparto delle competenze legislative (art. 117, comma 2, lettera h);

    3 - violazione degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L.;

    4 - illegittimita' per mancata indicazione di un termine di efficacia;. 5 - violazione di legge per carenza di istruttoria;

    6 - violazione del principio di proporzionalita'. Il Comune di Rivoli si e' costituito in giudizio ed ha chiesto che tanto l'istanza di adozione di misure cautelati ex art. 55 C.P.A. quanto il ricorso con il quale si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati siano integralmente respinti, con il favore di spese ed onorari. Alla camera di consiglio del 7 settembre 2012 sono state sentite le parti in sede di esame della domanda cautelare. Con ordinanza cautelare n. 504 del 2012 questo Tribunale amministrativo regionale, nelle more dell'esame della questione di costituzionalita', che si solleva con la presente ordinanza, ha respinto «la domanda cautelare sino alla camera di consiglio successiva alla data di restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale» cosi' motivando «ritenuto che con separata ordinanza viene sollevata questione di legittimita' costituzionale in relazione alla disciplina normativa primaria vigente in materia di apertura di esercizi in cui si pratica il gioco d'azzardo per contrasto con le norme costituzionali in materia di tutela della autonomia degli enti locali e della salute delle classi piu' deboli della cittadinanza, fini perseguiti dagli atti impugnati». Cio' premesso il Collegio ritiene che sussiste la rilevanza della questione di...

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