N. 35 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 settembre 2011

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, dell'art. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di inabilita' civile di cui all'art. 12 legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell'indennita' di accompagnamento di cui all'art. 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18, e per contrasto con gli artt. 2, 3, 29, 32 e 38 della Costituzione, della medesima norma nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'indennita' di accompagnamento di cui all'art. 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia, a cura della Cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Cuneo, addi' 27 settembre 2011

Il giudice del lavoro: Casarino

IL TRIBUNALE Pronuncia la seguente ordinanza nella causa di lavoro iscritta al n. 223/11 - R.G.L., promossa da R.M., residente in Cuneo, elettivamente domiciliato in Cuneo, viale degli Angeli n. 24, presso lo studio dell'avv. Ivan Giordano, che lo rappresenta e difende per procura 6 aprile 2011 a margine del ricorso.

Contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari dipendenti Giovanni Cornaglia e Francesco Pantaleo, a cio' designati con ordine di servizio del direttore di sede n. 2010/2700/3 del 23 aprile 2010 depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Cuneo, elettivamente domiciliato presso la Sede I.N.P.S. di Cuneo, corso Santorre di Santarosa n. 15.

  1. - Svolgimento del processo.

    Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 7 aprile 2011 presso la Cancelleria della Sezione del lavoro del Tribunale di Cuneo, il sig. R.M. espone di essere stato sottoposto a visita del 3 dicembre 2008 presso la Commissione medica dell'A.S.L. n. 15 di Cuneo, a seguito della quale egli e' stato riconosciuto invalido 'con totale e permanente inabilita' lavorativa (100%) e con impossibilita' a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore', e che, nonostante il riconoscimento della sussistenza dei presupposti medico-legali sia per la pensione di inabilita' civile ex art. 12, legge 30 marzo 1971, n. 118, che per l'indennita' di accompagnamento ex art. 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18. l'I.N.P.S. - Sede di Cuneo ha respinto le domande con riferimento ad entrambe le provvidenze assistenziali da lui richieste per mancanza della carta di soggiorno, essendo il sig. R. titolare soltanto di permesso di soggiorno.

    In effetti, il ricorrente non e' titolare di carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), ma di permesso di soggiorno, concesso per la prima volta in data 16 novembre 2007 per motivi familiari, e successivamente rinnovato (v.

    doc. 2 parte ricorrente).

    Il ricorrente lamenta l'illegittimita' ed ingiustizia del provvedimento di reiezione, richiamando i principi espressi da pronunce della Corte costituzionale su tale materia, ed evidenziando il carattere discriminatorio della decisione adottata dall'Ente previdenziale.

    L'I.N.P.S. deduce la legittimita' del proprio operato alla luce della normativa vigente (art. 80, comma 19, legge n. 388/2000), ed evidenziando come, in base ad essa, la titolarita' della carta di soggiorno, a decorrere dal 1º gennaio 2001, sia indispensabile per ottenere l'indennita' di accompagnamento e la pensione di inabilita'.

  2. - Sulla non manifesta infondatezza.

    L'art. 80, comma 19 legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che 'ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

    286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni'.

    L'art. 41 d.1gs. n. 286/1998, a sua volta, dispone che 'gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonche' i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti'.

    La 'carta di soggiorno', regolata dall'art. 9 d.lgs. n. 286/1998 - ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo -, come modificato dall'art. 1, d.lgs. n. 3/2007, richiede per il suo rilascio, tra l'altro, il 'possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validita''.

    Dalla lettura delle norme citate emerge chiaramente che la finalita' perseguita dal legislatore era di ridurre la platea dei destinatari delle provvidenze assistenziali, che attualmente sono limitate unicamente ai titolari di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno di lungo periodo).

    Com'e' noto, la normativa citata e' stata oggetto di numerose pronunce della Corte costituzionale.

    Con sentenza 30 luglio 2008, n. 306, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9, comma 1, legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 nella parte in cui escludono che l'indennita' di accompagnamento, di cui all'art. 1, legge 11 febbraio...

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